Art. 31.
              Conferimento di funzioni agli enti locali
  1.  Sono  attribuite  agli  enti  locali,  in  conformita' a quanto
disposto  dalle  norme  sul  principio  di  adeguatezza,  le funzioni
amministrative  in  materia  di  controllo sul risparmio energetico e
l'uso  razionale  dell'energia e le altre funzioni che siano previste
dalla legislazione regionale.
  2.  Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle
linee  di  indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
  a)  la  redazione  e  l'adozione dei programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  b)  l'autorizzazione  alla  installazione  ed  all'esercizio  degli
impianti di produzione di energia;
  c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.