Articolo 62
                    (Norme transitorie e finali)

   1.  Il  presente  decreto  contiene  le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:

   a)   direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

   b)  direttiva  76/464/CEE  concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

   c)  direttiva  78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;

   d)  direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura,  alla
frequenza  dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;

   e)  direttiva  79/923/CEE  relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;

   f)  direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque
sotterranee all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

   g)  direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;

   h)  direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;

   i)  direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi
da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

   l)  direttiva  84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;

   m)  direttiva  88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato IIl
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi  di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;

   n)  direttiva  90/415/CEE  relativa  alla modifica della direttiva
86/280/CEE  concernente  i  valori limite e gli obiettivi di qualita'
per   gli   scarichi  di  talune  sostanze  pericolose  che  figurano
nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE;

   o)  direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque
reflue urbane;

   p)  direttiva  91/676/CEE  relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

   q)  direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.

   2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo
temporaneamente  e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per
motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumita' delle
popolazioni.

   3.  Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  2, contenute nella legislazione
regionale attuativa del Presente decreto e nei piani di tutela di cui
all'articolo 44, comma 3.

   4.  Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 36 della legge 24
aprile 1998, n.128 e relativi decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE.

   5.  L'abrogazione  degli  articoli  16  e 17 della legge 10 maggio
1976,  n.  319,  cosi'  come  modificato  ed  integrato, quest'ultimo
dall'articolo  2,  commi  3 e 3-bis, del decreto legge 17 marzo 1995,
n.79,  convertito,  con  modificazioni,  della  legge 17 maggio 1995,
n.172, ha effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico
integrato  di  cui  agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio
1994, n. 36.

   6.  Il  canone  o  diritto  di  cui all'articolo 16 della legge 10
maggio   1976,   n.  319,  e  successive  modificazioni  continua  ad
applicarsi  in  relazione  ai presupposti di imposizione verificatisi
anteriormente  all'abrogazione  del  tributo  ad  opera  del presente
decreto.   Per  l'accertamento  e  la  riscossione  si  osservano  le
disposizioni relative al tributo abrogato.

   7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
continuano  ad  applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del
Comitato  interministeriale  per la tutela delle acque del 4 febbraio
1977   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  sulla
Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.

   8.  Le  norme  regolamentari  e  tecniche  emanate  ai sensi delle
disposizioni  abrogate  con  l'articolo  63  restano  in  vigore, ove
compatibili  con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione
di specifiche normative in materia.

   9.  Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di
buona  pratica  agricola  ai  sensi dell'articolo 19, comma 5, devono
provvedere  all'adeguamento  delle  proprie  strutture entro due anni
dalla  data  di  designazione  delle  zone  vulnerabili da nitrati di
origine agricola.

   10.  Fino  all'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 38, le
attivita'  di  utilizzazione  agronomica  sono  effettuate secondo le
disposizioni  regionali  vigenti  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto.

   11.  Fatte  salve le disposizioni specifiche previste dal presente
decreto,  i  titolari  degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla
nuova  disciplina  entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di
autorizzazione  e'  stato  introdotto  dalla  presente  normativa.  I
titolari  degli  scarichi  esistenti  e  autorizzati  procedono  alla
richiesta  di  autorizzazione  in conformita' alla presente normativa
allo  scadere  dell'autorizzazione  e comunque non oltre quattro anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.

   12. Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti di acque reflue,
sono  obbligati,  fino al momento nel quale devono osservare i limiti
di  accettabilita'  stabiliti  dal  presente  decreto, ad adottare le
misure   necessarie   ad   evitare   un   aumento   anche  temporaneo
dell'inquinamento.  Essi  sono comunque, tenuti ad osservare le norme
tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall'ente gestore
delle   fognature  e  dalle  altre  autorita'  competenti  in  quanto
compatibili  con  le  disposizioni relative alla tutela qualitativa e
alle  scadenze  temporali del presente decreto e, in particolare, con
quanto gia' previsto dalla normativa previgente.

   13.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono derivare
maggiori  oneri  o  minori entrate a carico del bilancio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dal comma 14.

   14.  Le  regioni,  le  provincie  autonome  e  gli  enti attuatori
provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla
base  di  risorse  finanziarie definite da successive disposizioni di
finanziamento nazionali e comunitarie.

   15.  All'articolo  6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n.
135,  cosi'  come  sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge 8
ottobre  1997,  n.  344,  le  parole:  "tenendo conto della direttiva
91/271/CEE   del   Consiglio   del  21  maggio  1991  concernente  il
trattamento   delle   acque  reflue  urbane"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni
sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della
direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque reflue
urbane  e  della  direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti
agricole,".
 
          Note all'articolo 62:

             -  La  direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile  e'  pubblicata nella G.U.C.E. del 25 luglio 1975,
          n. 194.

             -  La  direttiva  76/464/CEE  concernente l'inquinamento
          provocato    da   certe   sostanze   pericolose   scaricate
          nell'ambiente  idrico  e'  pubblicata nella G.U.C.E. del 18
          maggio 1976, n. 129.

             -  La  direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle
          acque  dolci  che richiedono protezione o miglioramento per
          essere  idonee  alla  vita  dei  pesci  e' pubblicata sulla
          G.U.C.E. del 14 agosto 1978, n. 222.

             -  La direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
          alla  frequenza  dei  campionamenti  e  delle analisi delle
          acque  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile  e' pubblicata nella G.U.C.E. del 29 ottobre 1979,
          n. 271.

             -  La  direttiva  79/923/CEE  relativa  ai  requisiti di
          qualita'  delle  acque  destinate  alla molluschicoltura e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 10 novembre 1979, n. 281.

             -  La direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle
          acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da  certe
          sostanze  pericolose  e'  pubblicata  nella G.U.C.E. del 26
          gennaio 1980, n. 20.

             -  La  direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del
          settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini e' pubblicata
          nella G.U.C.E. del 27 marzo 1982, n. 81.

             -  La  direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed
          obiettivi  di  qualita'  per  gli  scarichi  di  cadmio  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 24 ottobre 1983, n. 291.

             -  La  direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed
          obiettivi   di   qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio
          provenienti  da  settori diversi da quello dell'elettrolisi
          dei  cloruri  alcalini  e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17
          marzo 1984, n. 74.

             -  La  direttiva 84/491 /CEE relativa ai valori limite e
          obiettivi    di    qualita'    per    gli    scarichi    di
          esaclorocicloesano  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  del 17
          ottobre 1984, n. 274.

             -   La   direttiva  88/347/CEE  relativa  alla  modifica
          dell'allegato  II  della direttiva 86/280/CEE concernente i
          valori  limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
          di  talune  sostanze  pericolose che figurano nell'elenco I
          dell'allegato  della  direttiva  76/464/CEE  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. del 25 giugno 1988, n. 158.

             -  La  direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della
          direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite e gli
          obiettivi  di  qualita' per gli scarichi di talune sostanze
          pericolose  che  figurano  nell'allegato  I della direttiva
          76/464/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 14 agosto 1990,
          n. 219.

             - Per le direttive 91/271 /CEE, 91/676 /CEE e 98 /15/CE,
          si veda nelle note alle premesse.

             -  Il testo dell'articolo 36 della legge 24 aprile 1998,
          n. 128 e' riportato nelle note all'articolo 23.

             - La direttiva 96/92 /CE concernente norme comuni per il
          mercato  interno dell'energia elettrica e' pubblicata nella
          G.U.C.E. del 30 gennaio 1997, n. 27.

             -  Il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge 10
          maggio 1976, n. 319, e' il seguente:

             "Art  16.  -  Per  i  servizi  relativi  alla  raccolta,
          l'allontanamento,  la  depurazione e lo scarico delle acque
          di  rifiuto  provenienti  dalle  superfici e dai fabbricati
          privati  e  pubblici,  ivi  inclusi  stabilimenti e opifici
          industriali,  a  qualunque  uso adibiti e' dovuto agli enti
          gestori  dei  servizi da parte degli utenti il pagamento di
          un canone o diritto secondo apposita tariffa.

             La   tariffa  e'  formata  dalla  somma  di  due  parti,
          corrispondenti  rispettivamente al servizio di fognatura ed
          a quello di depurazione.

             La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita'
          di acqua effettivamente scaricata.

             La   seconda  parte  e'  determinata  in  rapporto  alla
          quantita'  e,  per gli scarichi provenienti da insediamenti
          produttivi, alla qualita' delle acque scaricate. I relativi
          proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi
          servizi.

             Art. 17. Per le acque provenienti da insediamenti civili
          la tariffa e' cosi determinata:

             per la parte relativa al servizio di fognatura in misura
          pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

             per  la  parte  relativa  al  servizio di depurazione se
          istituito,  in  misura  pari a lire venti per metro cubo di
          acqua scaricata.

             In caso di mancata elaborazione entro il luglio 1995 del
          metodo  normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della
          legge  5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello
          stesso,   i  criteri,  i  parametri  ed  i  limiti  per  la
          determinazione  e  l'adeguamento delle tariffe del servizio
          idrico  ai  sensi  degli  articoli 13, 14 e 15 della citata
          legge   n.   36  del  1994,  sono  fissati  dal  CIPE,  con
          particolare  riferimento  alle quote di tariffe riferite al
          servizio  di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la
          deliberazione  del  CIPE  e' adottata entro il 30 settembre
          1995.  In  conformita'  ai  predetti  parametri,  criteri e
          limiti   gli   enti  gestori  del  servizio,  con  apposita
          deliberazione,  da  adottare entro il 30 ottobre di ciascun
          anno  per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per
          le  acque  provenienti  da insediamenti civili e produttivi
          per   adeguarle   ai  maggiori  costi  di  esercizio  e  di
          investimento,  al  fine  di  migliorare  il  controllo e la
          depurazione  degli  scarichi  e  la tutela dei corpi idrici
          ricettori,  tenendo conto, per le utenze industriali, della
          qualita'  e della quantita' delle acque reflue scaricate. I
          comuni  non  ancora  dotati  di  impianti  di depurazione o
          dotati  di  impianti insufficienti predispongono i progetti
          esecutivi   degli   impianti,   come   previsti  dai  piani
          regionali,  e  attivano  almeno  la  fase di pretrattamento
          entro il 31 dicembre 1996.

             La  parte  relativa al servizio di depurazione e' dovuta
          dagli  utenti  del  servizio di fognatura quando nel comune
          sia  in  funzione  l'impianto  di depurazione centralizzato
          anche  se  lo stesso non provveda alla depurazione di tutte
          le acque provenienti da insediamenti civili.

             Il  volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura
          pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

             Per  i  soggetti  che  si  approvvigionano  dal pubblico
          acquedotto  il  canone  o diritto e' riscosso con le stesse
          modalita'   e   negli   stessi   termini  previsti  per  la
          riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

             Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da
          fonti  diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia
          del  volume  d'acqua  prelevato  nei  termini  e secondo le
          modalita'  stabilite  dall'ente gestore del servizio di cui
          all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso
          dall'ente  gestore del servizio ed il pagamento deve essere
          eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

             Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano
          gestiti  da enti diversi da quello che gestisce il servizio
          di  acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente,
          con  obbligo  per  quelli  di  rivalsa  nel  confronti  del
          soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo.
          In  tal  caso  il pagamento e' eseguito entro trenta giorni
          dalla  scadenza del termine per il pagamento del canone per
          l'acqua   potabile   sulla   base   di   una  dichiarazione
          complessiva  dei  volumi  di acqua prelevati nel periodo da
          ciascun utente.

             [Fino  all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli
          articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per
          l'accertamento   del   canone   o  diritto,  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni del testo unico per la finanza
          locale  approvato  con  regio decreto 14 settembre 1931, n.
          1175, in quanto compatibili, e la riscossione e' effettuata
          ai  sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   28   gennaio   1988,   n.  43,  previa
          notificazione    dell'avviso    di    liquidazione   o   di
          accertamento.   Per   il   contenzioso   si   applicano  le
          disposizioni  dell'articolo  20  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o
          ritardata  denuncia  della quantita' e qualita' delle acque
          scaricate,  quando  dovuta, si applica una soprattassa pari
          all'ammontare  del  canone; detta soprattassa e' ridotta ad
          un  quarto  dell'ammontare  del  canone  se  il ritardo non
          supera  i  trenta giorni. Qualora il canone definitivamente
          accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla
          denuncia, e dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del
          maggior   canone   accertato.   Per  l'omesso  o  ritardato
          pagamento  del  canone e' dovuta una soprattassa pari al 20
          per  cento  del  medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento
          del  canone  si protragga per oltre un anno l'utente decade
          dall'autorizzazione   allo   scarico;   la   decadenza   e'
          pronunciata   dalla  medesima  autorita'  che  provvede  al
          rilascio  dell'autorizzazione,  fermo restando il pagamento
          di quanto dovuto]".

             Il   testo   vigente   dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto-legge  25  marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni
          urgenti   per   favorire  l'occupazione",  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 344 gia'
          sostituito  dall'art.  8,  comma  2,  della legge 8 ottobre
          1997,  n.  344,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:

             "Art.  6  (Sistemi  di collettamento e depurazione delle
          acque reflue). - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del
          potere  di  revoca  previsto  dal comma 104 dell'articolo 2
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate
          dal  CIPE  per il finanziamento di progetti di protezione e
          risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui
          fondi  di  cui  all'articolo  4 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1995,  n.  341,  le ulteriori risorse attribuite al
          Ministero  dell'ambiente  in sede di riprogrammazione delle
          risorse  disponibili  nell'ambito del quadro comunitario di
          sostegno,  nonche'  i  proventi derivanti dall'applicazione
          dell'articolo  14,  comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  sono  destinati alla realizzazione delle opere e degli
          interventi   previsti   da   un   piano   straordinario  di
          completamento    e   razionalizzazione   dei   sistemi   di
          collettamento  e  depurazione  delle  acque  reflue urbane,
          tenendo  conto del decreto legislativo recante disposizioni
          sulla  tutela  delle  acque dall'inquinamento e recepimento
          della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
          acque  reflue  urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
          alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
          nitrati  provenienti  dalle  fonti  agricole,  adottato con
          decreto  del  Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano".