Articolo 62 (Norme transitorie e finali) 1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini; l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato IIl della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva 76/464/CEE; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I. 2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni. 3. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del Presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 44, comma 3. 4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE. 5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come modificato ed integrato, quest'ultimo dall'articolo 2, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, della legge 17 maggio 1995, n.172, ha effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 6. Il canone o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato. 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977. 8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia. 9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell'articolo 19, comma 5, devono provvedere all'adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 10. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 38, le attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione e' stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformita' alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 12. Coloro che effettuano scarichi gia' esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilita' stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque, tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall'ente gestore delle fognature e dalle altre autorita' competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto gia' previsto dalla normativa previgente. 13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 14. 14. Le regioni, le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie. 15. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, cosi' come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le parole: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole,".
Note all'articolo 62: - La direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e' pubblicata nella G.U.C.E. del 25 luglio 1975, n. 194. - La direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico e' pubblicata nella G.U.C.E. del 18 maggio 1976, n. 129. - La direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e' pubblicata sulla G.U.C.E. del 14 agosto 1978, n. 222. - La direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e' pubblicata nella G.U.C.E. del 29 ottobre 1979, n. 271. - La direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura e' pubblicata nella G.U.C.E. del 10 novembre 1979, n. 281. - La direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose e' pubblicata nella G.U.C.E. del 26 gennaio 1980, n. 20. - La direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini e' pubblicata nella G.U.C.E. del 27 marzo 1982, n. 81. - La direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio e' pubblicata nella G.U.C.E. del 24 ottobre 1983, n. 291. - La direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17 marzo 1984, n. 74. - La direttiva 84/491 /CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17 ottobre 1984, n. 274. - La direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 25 giugno 1988, n. 158. - La direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 14 agosto 1990, n. 219. - Per le direttive 91/271 /CEE, 91/676 /CEE e 98 /15/CE, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e' riportato nelle note all'articolo 23. - La direttiva 96/92 /CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 gennaio 1997, n. 27. - Il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, e' il seguente: "Art 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata. La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi. Art. 17. Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi determinata: per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; per la parte relativa al servizio di depurazione se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. In caso di mancata elaborazione entro il luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE e' adottata entro il 30 settembre 1995. In conformita' ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996. La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili. Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per quelli di rivalsa nel confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente. [Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione e' effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa e' ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto]". Il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 344 gia' sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 6 (Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue). - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".