Art. 27.
                           C a u z i o n e
  1.  A  garanzia  degli obblighi  derivanti  dall'affidamento  della
concessione  nei  confronti  degli   enti  tenuti  ad  effettuare  la
riscossione  coattiva  delle  proprie   entrate  mediante  ruolo,  il
concessionario  presta  una  cauzione  per  un  importo  pari  ad  un
settantaduesimo dell'ammontare delle entrate  di tali enti iscritte a
ruolo scadute  nell'anno precedente  a quello dell'affidamento  e dei
versamenti diretti  spettanti agli stessi enti  riscossi nello stesso
periodo;  la misura  della cauzione  e' determinata  con decreto  del
Ministero delle finanze.
  2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le
province  ed  i comuni  dell'ambito  che  non abbiano  esercitato  la
facolta'  di cui  all'articolo  52 e  59, comma  1,  lettera n),  del
decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446;  in tal  caso,  la
cauzione e'  calcolata anche sull'ammontare delle  entrate iscritte a
ruolo da tali  enti e dell'imposta comunale  sugli immobili spettante
agli stessi.
  3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione e' ridotto
alla meta'.
  4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle
finanze  ne  dichiara  l'idoneita'  con  apposito  provvedimento,  da
comunicare al concessionario.
 
           Nota all'art. 27:
            -  I  testi degli articoli 52 e  59, comma 1, lettera n),
          del decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446,   sono
          riportati nelle  note all'art. 3.