Art. 27. C a u z i o n e 1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso periodo; la misura della cauzione e' determinata con decreto del Ministero delle finanze. 2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le province ed i comuni dell'ambito che non abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la cauzione e' calcolata anche sull'ammontare delle entrate iscritte a ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante agli stessi. 3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione e' ridotto alla meta'. 4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle finanze ne dichiara l'idoneita' con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario.
Nota all'art. 27: - I testi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riportati nelle note all'art. 3.