Art. 28. Modalita' di prestazione della cauzione 1. La cauzione puo' essere prestata: a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze; b) mediante fideiussione bancaria. 2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte in conformita' allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo. 3. Per i gruppi di societa' con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della societa' capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso, la societa' capogruppo e' tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.
Nota all'art. 28: - Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato nella nota all'art. 21.