Art. 28.
               Modalita' di prestazione della cauzione
  1. La cauzione puo' essere prestata:
  a)  mediante   polizza  fideiussoria  rilasciata  da   istituti  di
assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
    b) mediante fideiussione bancaria.
  2. La polizza  e la fideiussione previste dal comma  1 sono redatte
in conformita' allo schema tipo  approvato con decreto ministeriale e
la mora  nel pagamento  dei premi  non libera  l'istituto e  la banca
dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata prestata
la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.
  3. Per  i gruppi  di societa' con  patrimonio netto  risultante dal
bilancio  consolidato superiore  a cinquecento  miliardi di  lire, la
garanzia puo'  essere prestata anche mediante  la diretta assunzione,
da  parte della  societa'  capogruppo di  cui  all'articolo 2359  del
codice  civile,  dell'obbligazione  di integrale  restituzione  della
somma da rimborsare,  comprensiva degli interessi, anche  per il caso
di  cessione  della  partecipazione   nella  societa'  controllata  o
collegata.  In  ogni  caso,  la   societa'  capogruppo  e'  tenuta  a
comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.
 
           Nota all'art. 28:
            -  Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato
          nella nota all'art. 21.