Art. 29. Adeguamento e sostituzione della cauzione 1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27, comma 1, e' aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che e' tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare proporzionalmente la cauzione; il termine puo' essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di particolari circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, e' proporzionalmente ridotta. 2. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto dall'articolo 32, comma 2, puo' essere emesso solo dopo che e' stata dichiarata l'idoneita' della nuova cauzione.