Art. 30
                Esecuzione nei confronti del garante

  1.  Se  si  verificano le violazioni previste dall'articolo 47, con
decreto   ministeriale,  su  richiesta  del  competente  ufficio,  e'
disposta  l'espropriazione  della cauzione nei confronti del garante.
Il  decreto  e'  comunicato  agli  altri  enti  garantiti e trasmesso
all'ufficio  proponente  ai  fini  della  notifica  al  garante ed al
concessionario;  con  lo  stesso  decreto e' disposta, se necessario,
l'espropriazione di beni del concessionario.
  2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In
virtu'  di  esso  la  competente  direzione  regionale  delle entrate
procede  all'espropriazione,  anche  nell'interesse  degli altri enti
garantiti,  con  le  modalita'  indicate  nel libro III del codice di
procedura civile.
  3.  Con  il  decreto  previsto  dal  comma  1  il concessionario e'
invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla
notifica del decreto stesso.
 
           Nota all'art. 30:
            -    Il   III libro   del   codice   di  procedura civile
          disciplina  il processo di esecuzione.