Art. 31. Riparto della cauzione 1. Se vi sono piu' creditori, il riparto delle somme ricavate dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del concessionario e' disposto con provvedimento del Ministero delle finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non e' proposta opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. 2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica l'articolo 512 del codice di procedura civile. 3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti degli enti creditori, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.
Nota all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 512 del codice di procedura civile: "Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - 1. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione. 2. Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa".