Art. 31.
                        Riparto della cauzione
  1.  Se vi  sono piu'  creditori,  il riparto  delle somme  ricavate
dall'espropriazione  forzata della  cauzione e  degli altri  beni del
concessionario  e' disposto  con  provvedimento  del Ministero  delle
finanze, comunicato  alla cancelleria del giudice  dell'esecuzione, e
diviene esecutivo a  tutti gli effetti se, entro  trenta giorni dalla
notifica  agli interessati,  non e'  proposta opposizione  davanti al
giudice dell'esecuzione.
  2. Se davanti  al giudice dell'esecuzione non  si raggiunge accordo
tra  le  parti  in  merito  alla  proposta  opposizione,  si  applica
l'articolo 512 del codice di procedura civile.
  3. Se le somme ricavate non  sono sufficienti al pagamento di tutti
i   crediti   degli   enti    creditori,   il   debito   residuo   e'
proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.
 
           Nota all'art. 31:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  512  del  codice di
          procedura civile:
            "Art. 512  (Risoluzione delle  controversie). - 1.    Se,
          in    sede  di  distribuzione,    sorge  controversia   tra
          creditori  concorrenti o  tra creditore e debitore o  terzo
          assoggettato  all'espropriazione  circa  la sussistenza   o
          l'ammontare  di  uno    o   piu'   crediti   o   circa   la
          sussistenza    di  diritti    di   prelazione,   il giudice
          dell'esecuzione provvede  all'istruzione della   causa,  se
          e'  competente;    altrimenti  rimette  le parti davanti al
          giudice  competente  a  norma  dell'art.  17,  fissando  un
          termine perentorio per la riassunzione.
            2.   Il   giudice,   se   non   sospende   totalmente  il
          procedimento, provvede alla distribuzione della parte della
          somma ricavata non controversa".