Art. 32. Svincolo della cauzione 1. La cauzione e' svincolata in caso di cambiamento di gestione, a condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa. 2. Lo svincolo e' disposto con decreto del Ministero delle finanze, previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla richiesta.