Art. 43
                Assistenza sanitaria per gli stranieri
             non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale

    1.  Ai  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti,  ma non
  iscritti  al  Servizio  sanitario  nazionale,  sono  assicurate  le
  prestazioni    sanitarie    urgenti,   alle   condizioni   previste
  dall'articolo  35,  comma  1,  del  testo  unico, Gli stranieri non
  iscritti  al  Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
  all'azienda  ospedaliera  o  alla  unita' sanitaria locale (USL) di
  fruire,  dietro  pagamento  delle  relative tariffe, di prestazioni
  sanitarie di elezione.
    2.  Ai  cittadini  stranieri presenti nel territorio dello Stato,
  non  in  regola  con le norme relative all'ingresso e al soggiorno,
  sono  comunque  assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati
  accreditati,  le  prestazioni  sanitarie previste dall'articolo 35,
  comma 3, del testo unico.
    3.  La  prescrizione  e  la  registrazione  delle prestazioni nei
  confronti  degli  stranieri  privi di permesso di soggiorno vengono
  effettuate,  nei  limiti  indicati  dall'articolo  35, comma 3, del
  testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero
  Temporaneamente  Presente). Tale codice identificativo e' composto,
  oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura
  sanitaria  pubblica  che  lo  rilascia  e  da un numero progressivo
  attribuito  al  momento  del  rilascio.  Il codice, riconosciuto su
  tutto  il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
  prestazioni  di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, Tale
  codice  deve  essere  utilizzato anche per la rendicontazione delle
  prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private
  accreditate  ai  fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario
  regionale,  di  farmaci  erogabili.  a  parita'  di  condizioni  di
  partecipazione  alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle
  farmacie convenzionate.
    4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,
  comma  3,  del  testo  unico,  erogate ai soggetti privi di risorse
  economiche  sufficienti.  comprese  le quote di partecipazione alla
  spesa  eventualmente  non  versate,  sono  a  carico  della  U.S.L.
  competente  per  il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.
  In  caso  di  prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
  straniero,  l'azienda  ospedaliera  ne  chiede  il  pagamento  alla
  U.S.L..  ovvero,  se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o
  comunque  essenziali,  al Ministero dell'interno, secondo procedure
  concordate.  Lo  stato d'indigenza puo' essere attestato attraverso
  autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
    5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalita' di
  cui  al comma 4, e' effettuata in forma anonima, mediante il codice
  regionale  S.T.P.  di  cui  al  comma  3,  con  l'indicazione della
  diagnosi  del  tipo  di prestazione erogata e della somma di cui si
  chiede il rimborso.
    6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo
  unico,  le  procedure  di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel
  caso  di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi
  o sfollati assistiti al Servizio sanitario nazionale per effetto di
  specifiche  disposizioni  di  legge  che pongono i relativi oneri a
  carico dello Stato.
    7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza
  sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o
  accordi  intenzionali  di reciprocita', bilaterali o multilaterali,
  sottoscritti  dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso
  eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo
  le direttive emanate dal Ministero della sanita' in attivazione del
  predetti accordi.
    8.  Le  regioni  individuano  le  modalita'  piu'  opportune  per
  garantire   che   le   cure   essenziali  e  continuative  previste
  dall'articolo  35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate
  nell'ambito  delle  strutture  della  medicina del territorio o nei
  presidi  sanitari,  pubblici  e privati accreditati, strutturati in
  forma    poliambulatoriale   od   ospedaliera,   eventualmente   in
  collaborazione  con  organismi  di  volontariato  aventi esperienza
  specifica.
 
          Note all'art. 43:
          -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35,  commi 1 e 3, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse).
          "Art.  35.  -  1.  Per  le prestazioni sanitarie erogate ai
          cittadini  stranieri  non  iscritti  al  servizio sanitario
          nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al
          pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle
          regioni e province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5 e
          7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e
          successive modificazioni".
          2. (Omissis).
          3.   Ai   cittadini   stranieri   presenti  sul  territorio
          nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
          ed  al  soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
          accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
          comunque  essenziali,  ancorche' continuative, per malattia
          ed  infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina
          preventiva   a  salvaguardia  della  salute  individuale  e
          collettiva. Sono, in particolare garantiti:
          a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a
          parita'  di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi
          delle  leggi  29  luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.
          194, e del decreto del Ministro della sanita' 6 marzo l995,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
          1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;
          b)  la  tutela  della salute del minore in esecuzione della
          Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
          ratificata  e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
          1991, n. 176;
          c)  le  vaccinazioni  secondo la normativa e nell'ambito di
          interventi    di   campagne   di   prevenzione   collettiva
          autorizzati dalle regioni;
          d) gli interventi di profilassi internazionale;
          e)  la  profilassi,  la  diagnosi  e la cura delle malattie
          infettive  ed  eventuale  bonifica dei relativi focolai". -
          Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse),
          v. nelle note all'art. 9.