Art. 17
         (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  sono  abrogate  con  effetto  dal  1 settembre 2000, le seguenti
disposizioni  del  testo  unico  approvato con decreto legislativo 16
aprile  1994,  n.297:  articolo  5,  commi  9,  10 e 11; articolo 26;
articolo  27,  commi  3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 7, limitatamente alle parole:
"e  del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi
2,  3,  4  e  5;  articolo  104  commi  2, 3 e 4; articoli 105 e 106;
articolo  119,  commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3;
articoli  123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
articolo  129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e
6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo
176,  commi  2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1,
limitatamente  alle parole : "e ad otto decimi in condotta"; articoli
193-bis  e  193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo
328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2.  Resta  salva  la  facolta'  di emanare, entro il 1 settembre 2000
regolamenti   che   individuino   eventuali   ulteriori  disposizioni
incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999
                              SCALFARO
                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BERLINGUER, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  CIAMPI,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  PIAZZA,   Ministro  perla  funzione
                                  pubblica
                                  BELLILLO,  Ministro  per gli affari
                                  regionali
                                  BASSOLINO  Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
                                   Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117. foglio 11
  Le  Sezioni  Riunite  della Corte dei conti, con delibera n.31/E/99
adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con
riserva   ed  ordinato  la  conseguente  registrazione  relativamente
all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al
visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
 
          Note all'art. 17:
            - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 13, della legge
          15 marzo 1997, n. 59:
            "13.  Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche".
            -  Il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297 reca:
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".