Art. 17
(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti
disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26;
articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 7, limitatamente alle parole:
"e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi
2, 3, 4 e 5; articolo 104 commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106;
articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3;
articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e
6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo
176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1,
limitatamente alle parole : "e ad otto decimi in condotta"; articoli
193-bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo
328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facolta' di emanare, entro il 1 settembre 2000
regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni
incompatibili con le norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica
istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
PIAZZA, Ministro perla funzione
pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari
regionali
BASSOLINO Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117. foglio 11
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n.31/E/99
adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con
riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente
all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al
visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 13, della legge
15 marzo 1997, n. 59:
"13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".