Art. 30.
       (Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1.  Il  tribunale,  entro trenta giorni dal deposito della relazione,
tenuto  conto  del  parere  e  delle osservazioni depositati, nonche'
degli  ulteriori  accertamenti  eventualmente  disposti, dichiara con
decreto   motivato  l'apertura  della  procedura  di  amministrazione
straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27.
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2.  I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma
dell'articolo  8,  comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a
cura  del  cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha
la sede principale.