Art. 34.
    (Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale).
1.  Se  i  decreti  previsti  dall'articolo  30, comma 1, sono emessi
mentre   e'  in  corso  il  giudizio  di  opposizione  alla  sentenza
dichiarativa  dello stato di insolvenza, il commissario straordinario
o  il  curatore,  secondo  che  sia  stata  aperta  la  procedura  di
amministrazione    straordinaria    o   dichiarato   il   fallimento,
intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale.
2.  In  mancanza  dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti
del commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare
nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3.  Se  alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non
e'  ancora  scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza
dichiarativa  dello  stato  di  insolvenza,  l'atto di opposizione e'
notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore,
in luogo del commissario giudiziale.
4.  Le  disposizioni  dei  commi  1 e 2 si applicano anche agli altri
giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.