Art. 16 
                           (Attribuzioni) 
 
  1. Il ministro di grazia e giustizia e il  ministero  di  grazia  e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia. 
  2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i  compiti  ad
esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti  in
materia di giustizia e  attivita'  giudiziaria  ed  esecuzione  delle
pene,  rapporti  con  il  consiglio  superiore  della   magistratura,
attribuzioni  concernenti  i  magistrati  ordinari,  vigilanza  sugli
ordini professionali, archivi notarili,  cooperazione  internazionale
in materia civile e penale. 
  3. Il ministero esercita in particolare le  funzioni  e  i  compiti
concernenti le seguenti aree funzionali: 
    a)  servizi  relativi  alla   attivita'   giudiziaria:   gestione
amministrativa della attivita' giudiziaria in ambito civile e penale; 
attivita' preliminare all'esercizio da parte del ministro  delle  sue
competenze   in   materia   processuale;    casellario    giudiziale;
cooperazione internazionale in materia  civile  e  penale;  studio  e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
    b) organizzazione e servizi  della  giustizia:  organizzazione  e
funzionamento  dei  servizi   relativi   alla   giustizia;   gestione
amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi  e  strumenti
anche informatici necessari; attivita' relative alle  competenze  del
ministro in ordine ai magistrati; studio  e  proposta  di  interventi
normativi nel settore di competenza; 
    c)   servizi   dell'amministrazione    penitenziaria:    gestione
amministrativa  del  personale  e  dei  beni  della   amministrazione
penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle
misure cautelari, delle pene e delle misure di  sicurezza  detentive;
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il  trattamento  dei
detenuti e degli internati; 
    d) servizi relativi  alla  giustizia  minorile:  svolgimento  dei
compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia
di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad  essi
relativi. 
  4.  Relativamente  all'ispettorato  generale   restano   salve   le
disposizioni della  legge  12  agosto  1962,  n.  1311  e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo  8  della  legge  24
marzo 1958, n. 195. 
 
          Note all'art. 16:
            -  La  legge   12   agosto   1962,   n.   1311,   recante
          "Organizzazione  e  funzionamento dell'Ispettorato generale
          presso il  ministero  di  grazia  e  giustizia",  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1962,
          n. 224.
            - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 24  marzo
          1958,  n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
          del Consiglio superiore della Magistratura):
            "Art.  8  (Ispettorato).  -  Il  Consiglio superiore, per
          esigenze relative  all'esercizio  delle  funzioni  ad  esso
          attribuite,  si  avvale dell'Ispettorato generale istituito
          presso il Ministero di grazia e giustizia.".