Art. 18
                      (incarichi dirigenziali)

  1.  Agli  uffici  di  diretta  collaborazione con il ministro ed ai
dipartimenti,  sono  preposti  i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto   legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
dall'articolo  15  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, i
magistrati   delle   giurisdizioni   ordinarie  e  amministrative,  i
professori  e  ricercatori universitari gli avvocati dello Stato, gli
avvocati;  quando  ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
medesimi  uffici  possono  essere  preposti  anche  soggetti estranei
all'amministrazione  ai  sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
  2.  Agli  uffici  dirigenziali  generali  istituiti all'interno dei
dipartimenti,  sono  preposti  i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto   legislativo   3  febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito
dall'articolo  15  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i
magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze  di  servizio,  ai  medesimi  uffici possono essere preposti
anche gli altri soggetti elencati al comma l.
 
          Note all'art. 18:
            - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 29 del
          1993,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  15  del  decreto
          legislativo n. 80/1998, e' il seguente:
            "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E'  istituito,
          presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo
          unico dei dirigenti delle  amministrazioni  dello    Stato,
          anche  ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La
          distinzione  in  fasce  ha   rilievo   agli   effetti   del
          trattamento  economico  e,  limitatamente a quanto previsto
          dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli  incarichi
          di dirigenza generale.
            2.  Nella  prima  fascia del ruolo unico sono inseriti in
          sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
          generali in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  3  e,  successivamente,  i
          dirigenti  della  seconda  fascia  che  abbiano   ricoperto
          incarichi  di  direzione di uffici dirigenziali generali ai
          sensi dell'art. 19 per un tempo pari  ad  almeno  a  cinque
          anni,  senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21,  comma   2,   per   le   ipotesi   di   responsabilita'
          dirigenziale.  Nella seconda fascia sono inseriti gli altri
          dirigenti in servizio alla  medesima  data  e  i  dirigenti
          reclutati   attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di  cui
          all'articolo 28.
            3. Con regolamento da emanare, entro il 31  luglio  1998,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di costituzione e
          tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire  la
          necessaria  specificita' tecnica. Il regolamento disciplina
          altresi'  le  modalita'  di  elezione  del  componente  del
          comitato di garanti di cui all'articolo  21,  comma  3.  Il
          regolamento  disciplina  inoltre  le  procedure,  anche  di
          carattere  finanziario,  per  la  gestione  del   personale
          dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune
          forme   di   collegamento   con  le  altre  amministrazioni
          interessate.
            4. La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  cura  una
          banca  dati  informatica  contenente  i  dati curricolari e
          professionali di ciascun dirigente, al fine  di  promuovere
          la  mobilita'  e  l'interscambio professionale degli stessi
          fra amministrazioni  statali,  amministrazioni  centrali  e
          locali,  organismi  ed  enti  internazionali  e dell'unione
          europea.".
            - Per il testo dell'art. 19 del  decreto  legislativo  n.
          29/1993, si veda nelle note all'art. 5.