Art. 10.

  1. Qualora, per l'accesso ad una delle attivita' di medico chirurgo
o  per il suo esercizio, fosse richiesto dalla normativa nazionale un
documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, per i
cittadini   degli   Stati   membri  e'  riconosciuta  sufficiente  la
presentazione  dello  stesso  documento  richiesto nello Stato membro
d'origine o di provenienza. Ove non sia previsto, lo stesso attestato
deve essere rilasciato dall'Autorita' competente.