Art. 12.

  1.  La  procedura di ammissione del beneficiario all'accesso ad una
delle  attivita'  di  medico  chirurgo  deve  essere conclusa al piu'
presto  e  comunque  entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo
completo  dell'interessato,  fatte  salve le dilazioni che potrebbero
risultare   indispensabili   per   la   relativa  istruttoria  ovvero
necessarie  a  seguito  di eventuale ricorso proposto alla fine della
procedura  stessa.  Lo  Stato membro consultato deve far pervenire la
propria  risposta  entro  un  termine  di tre mesi. Al momento in cui
riceve  la  risposta  o  alla scadenza di detto termine, il Ministero
della sanita' prosegue la procedura di riconoscimento.