Art. 12. 1. La procedura di ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attivita' di medico chirurgo deve essere conclusa al piu' presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare indispensabili per la relativa istruttoria ovvero necessarie a seguito di eventuale ricorso proposto alla fine della procedura stessa. Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi. Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, il Ministero della sanita' prosegue la procedura di riconoscimento.