Art. 13.

  1.  Nel  caso  in  cui  per  l'accesso  all'esercizio  ad una delle
attivita'  di  medico  chirurgo  sia  richiesto  la prestazione di un
giuramento  o una dichiarazione solenne e qualora la formula di detto
giuramento  o  di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai
cittadini  degli  altri Stati membri agli interessati e' proposta una
formula appropriata ed equivalente.