Art. 13. 1. Nel caso in cui per l'accesso all'esercizio ad una delle attivita' di medico chirurgo sia richiesto la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri agli interessati e' proposta una formula appropriata ed equivalente.