Art. 8. 1. I cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4, si iscrivono all'albo dei medici chirurghi e medici chirurghi specialisti della provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale e sono soggetti a quanto previsto dalle normative nazionali in relazione all'esercizio dell'attivita' professionale. 2. L'iscrizione di cui al comma l e' condizionata alla presentazione della certificazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese di origine o di provenienza nella quale deve essere specificato che non vi e' in atto una inabilitazione temporanea o definitiva per l'esercizio della professione. 3. Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non richiede un attestato di moralita' o di onorabilita' per il primo accesso all'attivita' di cui trattasi, deve essere richiesto un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da una Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. 4. Qualora il Ministero della sanita' venisse a conoscenza di fatti gravi e specifici, avvenuti fuori dal territorio italiano anteriormente allo stabilimento dell'interessato in Italia, che potrebbero avere conseguenze per l'esercizio della relativa attivita' professionale, informa lo Stato di origine o di provenienza che esamina la veridicita' dei fatti. Le autorita' di tale Stato decidono della natura e dell'ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano al Ministero della sanita' quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati. In caso di conferma della veridicita' dei fatti il Ministero della sanita' ne da' comunicazione alla Federazione degli ordini dei medici chirurghi per l'adozione dei relativi provvedimenti. Le informazioni trasmesse in questo caso sono coperte dal segreto d'ufficio.