Art. 28.
               Depenalizzazione del reato di emissione
                   di assegno senza autorizzazione

    1.   L'articolo  1  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  1  (Emissione  di  assegno  senza  autorizzazione).  -  1.
Chiunque  emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione
del  trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
    2.  Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o
nel  caso  di  reiterazione  delle violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni.
    3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento
in  misura  ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".