Art. 28. Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione 1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".