Art. 29.
               Depenalizzazione del reato di emissione
                     di assegno senza provvista

    1.   L'articolo  2  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  2  (Emissione  di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei
casi  previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o
postale  che,  presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o
in  parte  per  difetto  di  provvista  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
    2.  Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o
nel  caso  di  reiterazione  delle violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
    3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento
in  misura  ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".