Art. 30. Competenza 1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Autorita' competente). - 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".