Art. 30.
                             Competenza

    1.   L'articolo  4  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  4  (Autorita'  competente).  - 1. Per l'applicazione delle
sanzioni  previste  dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni
amministrative  accessorie  e'  competente  il  prefetto del luogo di
pagamento dell'assegno.".