Art. 31.
                 Sanzioni amministrative accessorie

    1.   L'articolo  5  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dai seguenti:
    "Art.  5 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. La violazione
dell'articolo  1  comporta  il  divieto di emettere assegni bancari e
postali.  La  stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in
caso  di  violazione  dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno,
ovvero  di  piu'  assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di
una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni.
    2.  Se  l'importo  dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi
ravvicinati  e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore
a  lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni
precedenti,  ha  commesso  due  o  piu' violazioni delle disposizioni
previste   dagli   articoli   1   e   2   per  un  importo  superiore
complessivamente  a  lire  venti milioni, accertate con provvedimento
esecutivo,  l'emissione  di  assegno  senza  autorizzazione  o  senza
provvista  comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti
sanzioni amministrative accessorie:
      a) interdizione  dall'esercizio di un'attivita' professionale o
imprenditoriale;
      b) interdizione  dall'esercizio  degli  uffici  direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
      c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
    Art.  5-bis  (Effetti  e  durata  delle  sanzioni  amministrative
accessorie).  -  1.  L'interdizione  dall'esercizio  di  un'attivita'
professionale  o  imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto
della  capacita'  di  esercitare  una  professione,  industria  o  un
commercio,  per  i  quali  e'  richiesto  uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
    2.  L'interdizione  dall'esercizio  degli  uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto
di  esercitare  l'ufficio  di  amministratore, sindaco, liquidatore e
direttore   generale,  nonche'  ogni  altro  ufficio  con  potere  di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
    3.  L'incapacita'  di contrattare con la pubblica amministrazione
importa   il   divieto   di  concludere  contratti  con  la  pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio.
    4.  Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2
e  3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore
a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo'
avere una durata inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.
    5.  Il  prefetto,  nel  determinare  il  numero e la durata delle
sanzioni  amministrative  accessorie  da applicare, tiene conto della
gravita'  dell'illecito  e  dell'importo dell'assegno o degli assegni
emessi.".