Art. 32. Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie 1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.".