Art. 32.
        Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

    1.   L'articolo  7  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  7 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie).
- 1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di
cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti
alle  sanzioni  amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al
comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
    2.  La  condanna  per  il  reato  di  cui  al  comma 1 importa la
pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari
e  postali  per  un periodo non inferiore a due anni, ne' superiore a
cinque anni.".