Art. 33.
            Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento
          per l'applicazione delle sanzioni amministrative

    1.   L'articolo  8  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dai seguenti:
    "Art.  8  (Pagamento  dell'assegno emesso senza provvista dopo la
scadenza  del  termine  di  presentazione).  -  1.  Nei casi previsti
dall'articolo  2,  le  sanzioni amministrative non si applicano se il
traente,  entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione  del  titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per
la constatazione equivalente.
    2.  Il  pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore
del  titolo  o  presso  lo  stabilimento  trattario mediante deposito
vincolato   al  portatore  del  titolo,  ovvero  presso  il  pubblico
ufficiale  che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione
equivalente.
    3.  La  prova  dell'avvenuto  pagamento  deve  essere fornita dal
traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto
o  di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale
tenuto   alla  presentazione  del  rapporto  mediante  quietanza  del
portatore  con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo
di  deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante
il versamento dell'importo dovuto.
    4.    Il   procedimento   per   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  non  puo'  essere  iniziato  prima che sia decorso il
termine per il pagamento indicato nel comma 1.
    Art.   8-bis  (Procedimento  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative).  -  1.  Nei  casi previsti dall'articolo 1, se viene
levato  il  protesto  o  effettuata  la constatazione equivalente, il
pubblico  ufficiale  trasmette  il  rapporto  di  accertamento  della
violazione  al  prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui
non   si  leva  il  protesto  o  non  si  effettua  la  constatazione
equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
    2.   Nei   casi   previsti  dall'articolo  2,  il  trattario  da'
comunicazione  del  mancato  pagamento al pubblico ufficiale che deve
levare  il  protesto  o  effettuare  la constatazione equivalente; il
pubblico   ufficiale,   se  non  e'  stato  effettuato  il  pagamento
dell'assegno  nel  termine  previsto  dall'articolo  8,  trasmette il
rapporto    di    accertamento    della    violazione   al   prefetto
territorialmente  competente. Nei casi in cui non si leva il protesto
o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente
il prefetto territorialmente competente.
    3.   Entro   novanta   giorni  dalla  ricezione  del  rapporto  o
dell'informativa  il  prefetto  notifica  all'interessato gli estremi
della  violazione  a  norma  dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la
notifica e' di trecentosessanta giorni.
    4.  L'interessato,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica,  puo'
presentare scritti difensivi e documenti.
    5.  Il  prefetto,  dopo  aver  valutato  le deduzioni presentate,
determina,  con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione
e  ne  ingiunge  il  pagamento,  insieme  con le spese, ovvero emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
    6.  Si  applicano, per quanto non previsto dal presente articolo,
le  disposizioni  delle  sezioni  I  e  II  del  capo  I  della legge
24 novembre  1981,  n.  689  e  successive  modificazioni,  in quanto
compatibili.".