Art. 34.
                     Revoca delle autorizzazioni

    1.   L'articolo  9  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dai seguenti:
    "Art.  9  (Revoca  delle  autorizzazioni).  1. In caso di mancato
pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  un  assegno per mancanza di
autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del
traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.
    2. L'iscrizione e' effettuata:
      a) nel  caso  di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo
giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
      b) nel  caso  di  difetto  di  provvista,  quando e' decorso il
termine  stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito
la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo
9-bis, comma 3.
    3.   L'iscrizione  nell'archivio  determina  la  revoca  di  ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo'
essere   data  prima  che  sia  trascorso  il  termine  di  sei  mesi
dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
    4.  La  revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per
qualunque  banca  e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di
assegno  con  il  traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo
dopo  l'iscrizione  nell'archivio,  anche  se emessi nei limiti della
provvista.
    Art.  9-bis  (Preavviso  di  revoca).  -  1.  Nel caso di mancato
pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  un  assegno  per difetto di
provvista,  il  trattario comunica al traente che, scaduto il termine
indicato   nell'articolo   8   senza   che  abbia  fornito  la  prova
dell'avvenuto   pagamento,   il   suo   nominativo   sara'   iscritto
nell'archivio  di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli
sara'  revocata  ogni  autorizzazione  ad  emettere  assegni.  Con la
comunicazione  il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del
medesimo  termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti
i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali
che li hanno rilasciati.
    2.  La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal
traente  a  norma  dell'articolo  9-ter  entro il decimo giorno dalla
presentazione  al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero  con  altro mezzo
concordato  tra  le  parti  di  cui sia certa la data di spedizione e
quella di ricevimento.
    3.  Anche  in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2,
lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non
puo' aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione.
    4.   La   comunicazione   si   ha   per   effettuata  ove  consti
l'impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto.
    5.  Se  la  comunicazione  non  e'  effettuata  entro  il termine
indicato  nel comma 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni
emessi  dal  traente  dopo tale data e fino al giorno successivo alla
comunicazione,  anche  se  manca o e' insufficiente la provvista, nel
limite di lire venti milioni per ogni assegno.
    Art. 9-ter (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). -
1.  All'atto  della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente
elegge  domicilio  ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo
9-bis.
    2.  Eventuali  variazioni  del  domicilio  eletto  debbono essere
comunicate  con  dichiarazione  presentata  direttamente alla banca o
all'ufficio   postale,   ovvero   mediante   telegramma   o   lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato
dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.".