Art. 35. Responsabilita' del trattario 1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Responsabilita' solidale del trattario). - 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".