Art. 35.
                    Responsabilita' del trattario

    1.  L'articolo  10  della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  10  (Responsabilita'  solidale  del  trattario).  -  1. Il
trattario  che  omette  o  ritarda  l'iscrizione nell'archivio di cui
all'articolo  10-bis,  ovvero  che autorizza il rilascio di moduli di
assegni  in  favore  di  persona  il  cui nominativo risulta iscritto
nell'archivio,  e'  obbligato  in  solido con il traente a pagare gli
assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto
operare  la  revoca,  anche se manca o e' insufficiente la provvista,
nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".