Art. 36.
                        Archivio informatico

    1.  Dopo  l'articolo  10  della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e'
inserito il seguente:
    "Art.  10-bis  (Archivio  degli assegni bancari e postali e delle
carte   di   pagamento   irregolari).  -  1.  Al  fine  del  regolare
funzionamento  dei sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca
d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
      a) generalita'  dei  traenti  degli  assegni  bancari o postali
emessi senza autorizzazione o senza provvista;
      b) assegni  bancari  e  postali  emessi  senza autorizzazione o
senza  provvista,  nonche'  assegni non restituiti alle banche e agli
uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
      c) sanzioni  amministrative  pecuniarie  e accessorie applicate
per  l'emissione  di assegni bancari e postali senza autorizzazione o
senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati
per  l'inosservanza  degli  obblighi  imposti  a  titolo  di sanzione
amministrativa accessoria;
      d) generalita'   del   soggetto  al  quale  e'  stata  revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
      e) carte   di   pagamento  per  le  quali  sia  stata  revocata
l'autorizzazione all'utilizzo;
      f) assegni  bancari  e  postali e carte di pagamento di cui sia
stato denunciato il furto o lo smarrimento.
    2.  La  Banca  d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati,
puo'  avvalersi  di  un  ente  esterno per la gestione dell'archivio,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
    3.   Il   soggetto   interessato  ha  diritto  ad  accedere  alle
informazioni   che   lo   riguardano  contenute  nell'archivio  e  di
esercitare  gli  altri  diritti previsti dall'articolo 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
    4.  I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e
gli  uffici  postali  possono  accedere  alle  informazioni contenute
nell'archivio  per  le  finalita' previste dalla presente legge e per
quelle  connesse  alla  verifica  della  corretta utilizzazione degli
assegni  e  delle  carte  di  pagamento.  L'autorita'  giudiziaria ha
accesso  diretto  alle  informazioni  contenute nell'archivio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni.".
    2.  Con  regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro centocinquanta giorni
dall'entrata  in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro
della  giustizia,  sentita  la  Banca  d'Italia  ed il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  disciplina  le modalita' con cui i
soggetti  ivi  individuati  devono  trasmettere  i  dati all'archivio
previsto  dal  comma  1  del  presente  articolo  e,  se  necessario,
rettificarli   o   aggiornarli.  Con  il  medesimo  regolamento  sono
individuate  le  modalita'  con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai
dati  trasmessi,  provvede  al  loro  trattamento  e  ne  consente la
consultazione.
    3.   Con   distinto   regolamento   emesso  entro  trenta  giorni
dall'adozione  del  regolamento  ministeriale  di  cui al comma 2, la
Banca  d'Italia  disciplina le modalita' e le procedure relative alle
attivita'  previste  dal  medesimo regolamento ministeriale. La Banca
d'Italia  provvede  altresi'  a determinare i criteri generali per la
quantificazione   dei   costi   per   l'accesso  e  la  consultazione
dell'archivio  da  parte  delle banche, degli intermediari vigilati e
degli uffici postali.