Art. 37.
                           Sanzioni penali

    1.  L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario
o  postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere
in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
    Il  richiedente  che dichiari il falso e' punito, qualora vengano
rilasciati  uno  o  piu'  moduli di assegno, con la reclusione da sei
mesi a due anni.".
    2.  L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  125.  - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale  il  dipendente  responsabile  accerta,  sulla  base dei dati
risultanti  dall'archivio  previsto  dall'articolo 10-bis della legge
15 dicembre  1990,  n.  386,  che il richiedente non risulti in alcun
modo  interdetto  dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero
soggetto  a  revoca  delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma
dell'articolo 9 della medesima legge.
    Il   dipendente  responsabile  che  consegna  moduli  di  assegno
bancario   o   postale   a   persona  interdetta,  in  base  ai  dati
dell'archivio,  dall'emissione  di  assegni o soggetta a revoca delle
autorizzazioni,  e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con la reclusione fino ad un anno.".