Art. 37. Sanzioni penali 1. L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Il richiedente che dichiari il falso e' punito, qualora vengano rilasciati uno o piu' moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.". 2. L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 125. - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge. Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino ad un anno.".