Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, chiunque
intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato
di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non e'
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale.».