Art. 11.


               Contrasto al terrorismo internazionale


  1.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155,  le  parole:  «fino  al  31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 7 del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto   del   terrorismo  internazionale),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto  e  fino  al  31  dicembre 2009, chiunque
          intende  aprire  un pubblico esercizio o un circolo privato
          di  qualsiasi  specie,  nel quale sono posti a disposizione
          del  pubblico,  dei clienti o dei soci apparecchi terminali
          utilizzabili  per  le comunicazioni anche telematiche, deve
          chiederne  la  licenza  al  questore.  La  licenza  non  e'
          richiesta  nel  caso  di  sola  installazione  di  telefoni
          pubblici   a   pagamento,   abilitati  esclusivamente  alla
          telefonia vocale.».