Art. 12.
Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province
(( e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della
criminalita' organizzata, )) nonche' requisiti di servizio previsti
per la promozione a viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire
al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono
sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011,».
(( 2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione
dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«4. I termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 146, all'art. 4, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 148, e all'art. 5, comma 1, della legge 11
giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per
l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici
dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.».
- La legge 11 giugno 2004, n. 146, recante «Istituzione
della provincia di Monza e della Brianza» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- La legge 11 giugno 2004, n. 147, recante «Istituzione
della provincia di Fermo» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- La legge 11 giugno 2004, n. 148, recante «Istituzione
della provincia di Barletta-Andria-Trani» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente legge:
«5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i
requisiti di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
prefetto, non si applicano al personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale
personale si provvede ad individuare, con apposito decreto
del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, specifici
requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli
uffici centrali e ad un anno presso gli uffici
periferici.».
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo
periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per
l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in
12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le
minori entrate derivanti dal comma 2 dell'art. 3, valutate
in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno
2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle
derivanti dal comma 1 dell'art. 9, valutate in 130.500 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per
l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a
506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a
27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a
7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per
l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a
682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno
2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro
per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000
euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5,
della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.».
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di
cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche' ai
sindaci vittime di atti criminali nell'ambito
dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari
superstiti, sono erogati i benefici di cui all'art. 5,
commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal comma 106.».