Art. 12. Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province (( e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalita' organizzata, )) nonche' requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto 1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011,». (( 2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: «4. I termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all'art. 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all'art. 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.». - La legge 11 giugno 2004, n. 146, recante «Istituzione della provincia di Monza e della Brianza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138. - La legge 11 giugno 2004, n. 147, recante «Istituzione della provincia di Fermo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138. - La legge 11 giugno 2004, n. 148, recante «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138. - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente legge: «5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.». - Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice): «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'art. 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'art. 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: «1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.». - Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244 del 2007: «105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.».