Art. 12.


Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione  di  uffici periferici dello Stato nelle nuove province
((  e  l'erogazione  di  benefici  alle  vittime  del  dovere e della
criminalita'  organizzata,  )) nonche' requisiti di servizio previsti
                  per la promozione a viceprefetto

  1.  In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge
3  giugno  2008,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
11  giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire
al  programma  Fondi  da  assegnare,  sono  conservate  nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.   All'articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono
sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011,».
  ((   2-bis.   Le   somme  iscritte  in  bilancio,  in  applicazione
dell'articolo  1,  comma  562,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell'articolo  16,  comma  1,  della  legge  3  agosto  2004, n. 206,
dell'articolo  34, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e  dell'articolo  2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
non  impegnate  al  31  dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 4-bis del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  monitoraggio  e  trasparenza dei meccanismi di
          allocazione   della  spesa  pubblica,  nonche'  in  materia
          fiscale   e   di   proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
             «4. I termini di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11
          giugno  2004,  n.  146, all'art. 4, comma 1, della legge 11
          giugno  2004, n. 148, e all'art. 5, comma 1, della legge 11
          giugno  2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          dell'interno,  concernente  i  provvedimenti  necessari per
          l'istituzione,  nelle province di Monza e della Brianza, di
          Fermo  e  di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici
          dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.».
             -  La legge 11 giugno 2004, n. 146, recante «Istituzione
          della  provincia  di  Monza  e della Brianza» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
             -  La legge 11 giugno 2004, n. 147, recante «Istituzione
          della  provincia  di  Fermo»  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
             -  La legge 11 giugno 2004, n. 148, recante «Istituzione
          della  provincia  di  Barletta-Andria-Trani»  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2004, n. 138.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 36 del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
          materia di rapporto di impiego del personale della carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
          e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
          le  disposizioni  di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i
          requisiti   di   servizio  presso  gli  uffici  centrali  e
          periferici,  richiesti  per  l'ammissione  alla valutazione
          comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
          prefetto,  non  si  applicano al personale in servizio alla
          data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Per tale
          personale  si provvede ad individuare, con apposito decreto
          del  Ministro  dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
          2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
          prefetto   a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  specifici
          requisiti  minimi  di servizio presso gli uffici centrali e
          periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi presso gli
          uffici   centrali   e   ad   un   anno  presso  gli  uffici
          periferici.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 562 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
             «562.  Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi  dei  commi  563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
          nel  limite  massimo  di 10 milioni di euro a decorrere dal
          2006.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della
          legge  3  agosto  2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice):
             «1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
          legge, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo
          periodo,  valutato  complessivamente in 64.100.000 euro per
          l'anno  2004,  in  12.480.000  euro  per  l'anno  2005 e in
          12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le
          minori  entrate derivanti dal comma 2 dell'art. 3, valutate
          in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno
          2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle
          derivanti dal comma 1 dell'art. 9, valutate in 130.500 euro
          a   decorrere   dall'anno   2004,   si   provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
          parzialmente  utilizzando:  quanto  a  4.210.000  euro  per
          l'anno   2004,   l'accantonamento   relativo   al  medesimo
          Ministero;  quanto  a  4.997.000  euro  per  l'anno 2004, a
          506.000  euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno
          2006,   l'accantonamento   relativo   al   Ministero  della
          giustizia;  quanto  a  26.450.000  euro  per l'anno 2004, a
          27.000  euro  per  l'anno  2005  e a 29.000 euro per l'anno
          2006,  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari
          esteri;   quanto  a  3.401.000  euro  per  l'anno  2004,  a
          7.456.000  euro  per  l'anno  2005  e  a 9.273.000 euro per
          l'anno   2006,   l'accantonamento   relativo  al  Ministero
          dell'interno;  quanto  a  1.027.000 euro per l'anno 2004, a
          682.000  euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno
          2006,  l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
          quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro
          per  l'anno  2005,  l'accantonamento  relativo al Ministero
          delle  politiche  agricole e forestali e quanto a 2.579.000
          euro   per   l'anno   2004,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle comunicazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 34 del
          decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
          in   materia   economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
          l'equita'  sociale),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222:
             «1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
          23   dicembre   2005,   n.   266,  ed  alle  vittime  della
          criminalita'  organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20
          ottobre  1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
          corrisposte  le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5,
          della  legge  3  agosto  2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
          compensate  le  somme  gia'  percepite.  L'onere recato dal
          presente  comma  e'  valutato  in  173  milioni di euro per
          l'anno  2007,  2,72  milioni  di euro per l'anno 2008 e 3,2
          milioni di euro a decorrere dal 2009.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 105 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «105.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2008, alle vittime
          della  criminalita'  organizzata,  di  cui all'art. 1 della
          legge  20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
          e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di
          cui  all'art.  1,  commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266,  e ai loro familiari superstiti, nonche' ai
          sindaci    vittime    di    atti    criminali   nell'ambito
          dell'espletamento  delle  loro funzioni e ai loro familiari
          superstiti,  sono  erogati  i  benefici  di cui all'art. 5,
          commi  3  e  4,  della  legge  3  agosto 2004, n. 206, come
          modificato dal comma 106.».