(( Art. 12-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche' con il
garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti
giuridici»;
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), e' aggiunta
la seguente:
«l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche'
con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di
compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i
familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli
oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere
presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di
informazione.
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati
i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza
di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza
telefonica sono di competenza dell'autorita' giudiziaria,
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i
permessi di colloquio sono di competenza del direttore
dell'istituto.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 67 della
gia' citata legge n. 354 del 1975, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Visite agli istituti.
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza
autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
presidente della Corte costituzionale;
b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i
Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i
componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore
generale della Repubblica presso la corte d'appello, il
presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica
presso il tribunale, il pretore, i magistrati di
sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni;
ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo
per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo
ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico
provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione
penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque
denominati.».