(( Art. 12-bis

             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354


  1.  Alla  legge  26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «I  detenuti  e  gli  internati  sono  ammessi  ad avere colloqui e
corrispondenza  con  i  congiunti e con altre persone, nonche' con il
garante  dei  diritti  dei  detenuti,  anche al fine di compiere atti
giuridici»;
   b)  all'articolo  67, primo comma, dopo la lettera l), e' aggiunta
la seguente:
   «l-bis)  i  garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati».
))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 26 luglio
          1975,   n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
          detenuti  e  gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
          corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche'
          con  il  garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di
          compiere atti giuridici.
             I  colloqui  si  svolgono  in  appositi locali, sotto il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
             Particolare  favore  viene  accordato  ai colloqui con i
          familiari.
             L'amministrazione  penitenziaria pone a disposizione dei
          detenuti  e  degli  internati,  che  ne sono sprovvisti gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
             Puo'  essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in  casi  particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
             I  detenuti  e  gli  internati sono autorizzati a tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita  all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi di
          informazione.
             Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati
          i  permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza
          di  primo  grado  e  le  autorizzazioni alla corrispondenza
          telefonica  sono  di competenza dell'autorita' giudiziaria,
          ai  sensi  di  quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
          11.  Dopo  la  pronuncia  della  sentenza  di primo grado i
          permessi  di  colloquio  sono  di  competenza del direttore
          dell'istituto.».
             - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 67 della
          gia'  citata  legge  n. 354 del 1975, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1. Visite agli istituti.
             Gli  istituti penitenziari possono essere visitati senza
          autorizzazione da:
              a)  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e il
          presidente della Corte costituzionale;
              b)  i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i
          Sottosegretari  di  Stato,  i  membri  del  Parlamento  e i
          componenti del Consiglio superiore della magistratura;
              c)  il presidente della corte d'appello, il procuratore
          generale  della  Repubblica  presso  la corte d'appello, il
          presidente  del tribunale e il procuratore della Repubblica
          presso   il   tribunale,   il   pretore,  i  magistrati  di
          sorveglianza,  nell'ambito  delle rispettive giurisdizioni;
          ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
              d)  i consiglieri regionali e il commissario di Governo
          per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
              e)   l'ordinario  diocesano  per  l'esercizio  del  suo
          ministero;
              f) il prefetto e il questore della provincia; il medico
          provinciale;
              g)   il   direttore   generale   per  gli  istituti  di
          prevenzione  e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
          delegati;
              h)    gli   ispettori   generali   dell'amministrazione
          penitenziaria;
              i) l'ispettore dei cappellani;
              l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
              l-bis)  i  garanti  dei  diritti  dei detenuti comunque
          denominati.».