Art. 24. Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti le votazioni 1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi', la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. 2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresi' quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l'oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede. 3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le societa' editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.