Art. 24.

      Divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali
             nei quindici giorni precedenti le votazioni


  1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in  un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi',
la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti perche'
esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
  2.  L'inosservanza  del divieto di cui al comma 1 sussiste altresi'
quando    vengono    riportate    nel    circuito   dell'informazione
radiotelevisiva,  della stampa o della diffusione di notizie mediante
agenzia,  dichiarazioni  contenenti  i  risultati  di sondaggi aventi
l'oggetto  di  cui  al primo comma rilasciate da esponenti politici o
qualunque altro soggetto in qualsiasi sede.
  3.  Sono  tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo
le  emittenti  radiofoniche  e  televisive,  pubbliche  e private, le
societa'  editrici  di  quotidiani e periodici anche diffusi in forma
elettronica e le agenzie di stampa.