Art. 16. Comunicazioni all'interessato 1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi. 2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.