Art. 16.


                    Comunicazioni all'interessato


  1.  Le  amministrazioni,  ad esclusione dell'Agenzia delle entrate,
comunicano  alla  casella  dell'impresa gli esiti delle registrazioni
nei propri archivi.
  2.   Nel   caso   la  Comunicazione  unica  richieda  correzioni  o
integrazioni,  le amministrazioni richiedono la modifica con notifica
alla  casella  dell'impresa  e,  nel  caso il richiedente sia persona
delegata,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  del  mittente della
Comunicazione  unica.  Ogni  amministrazione  comunica all'impresa le
modalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.