Art. 27. Risorse finanziarie 1. Al finanziamento dell'Universita' sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo. 2. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidita' scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.