Art. 27. 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Universita'  sono  destinati  tasse   e
contributi versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi
e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo. 
  2. L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio  di  cassa,
affidato ad un Istituto di credito di notoria  solidita'  scelto  dal
Consiglio di amministrazione, in conformita' a  quanto  previsto  dal
Regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'.