Art. 40 Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno 1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»