Art. 42 
 
 
                           Reti di imprese 
 
  1. (( Soppresso )) 
  2.  Alle  imprese  appartenenti  ad  una  delle  reti  di   imprese
riconosciute ai sensi (( dei commi successivi ))  competono  vantaggi
fiscali, amministrativi e  finanziari,  nonche'  la  possibilita'  di
stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  (( 2-bis. Il comma  4-ter  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  «4-ter. Con il contratto di rete piu'  imprenditori  perseguono  lo
scopo di accrescere, individualmente e  collettivamente,  la  propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a  tal
fine si obbligano, sulla base di  un  programma  comune  di  rete,  a
collaborare  in  forme   e   in   ambiti   predeterminati   attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi  informazioni
o  prestazioni  di  natura  industriale,   commerciale,   tecnica   o
tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune  e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in  nome  e  per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o
per scrittura privata autenticata e deve indicare: 
  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante  per  originaria  sottoscrizione  del  contratto  o  per
adesione successiva; 
  b) l'indicazione degli obiettivi strategici  di  innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
  c)  la  definizione  di  un  programma  di   rete,   che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante, le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito  ai  sensi
della presente  lettera  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; 
  d) la durata del contratto,  le  modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
  e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,  la
ragione  o  la  denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti  a  tale  soggetto  come  mandatario  comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del  contratto.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
contratto,   l'organo   comune   agisce   in   rappresentanza   degli
imprenditori, anche individuali,  partecipanti  al  contratto,  nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia
per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di
innovazione previsti dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione  di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; 
  f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei  partecipanti  su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e'
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti  a
tale organo, nonche', se il contratto prevede  la  modificabilita'  a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle  modalita'
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo». 
  2-ter. Il comma  4-quater  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  «4-quater. Il contratto di rete  e'  soggetto  a  iscrizione  nella
sezione del registro delle imprese presso  cui  e'  iscritto  ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  a  carico  di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari». 
  2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2012,
una quota degli utili  dell'esercizio  destinati  dalle  imprese  che
sottoscrivono  o  aderiscono  a  un  contratto  di  rete   ai   sensi
dell'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio  destinato  all'affare  per  realizzare  entro
l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune
di  rete,  preventivamente  asseverato   da   organismi   espressione
dell'associazionismo imprenditoriale muniti  dei  requisiti  previsti
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  ovvero,  in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati  con  il  medesimo
decreto,  se  accantonati  ad  apposita  riserva,   concorrono   alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio  ovvero  in
cui viene meno l'adesione al contratto di  rete.  L'asseverazione  e'
rilasciata previo riscontro  della  sussistenza  nel  caso  specifico
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi  requisiti
di partecipazione in capo alle imprese  che  lo  hanno  sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al  titolo  IV
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, vigila  sui  contratti  di  rete  e  sulla  realizzazione  degli
investimenti che hanno dato  accesso  all'agevolazione,  revocando  i
benefici  indebitamente  fruiti.  L'importo  che  non  concorre  alla
formazione del reddito d'impresa  non  puo',  comunque,  superare  il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al  fondo  patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare  trovano  espressione  in
bilancio  in  una  corrispondente  riserva,   di   cui   viene   data
informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 
  2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma  2-quater  puo'  essere
fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2011
e di 14 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il periodo di imposta relativo  all'esercizio  cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o  al
patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo  come  imposta
del periodo precedente quella che si  sarebbe  applicata  in  assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante  dal
presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante  utilizzo  di  quota  delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a  14
milioni di euro per l'anno 2013  mediante  utilizzo  di  quota  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti,
e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-sexies.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui  al  comma
2-quater,  anche  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del  limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 
  2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater  e'  subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 17, della  legge  n.  400  del
          1988,  e'  riportato  nelle  note  all'articolo  29   della
          presente legge. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante«Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario»,
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1.
          All'articolo 6-bis del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione  delle
          norme inerenti i tributi  dovuti  agli  enti  locali»  sono
          soppresse. 
              2. All'articolo 1, comma 368, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                «a) fiscali: 
                  1) le imprese appartenenti a distretti  di  cui  al
          comma 366 possono congiuntamente esercitare  l'opzione  per
          la  tassazione  di  distretto  ai  fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
                  2)  si  osservano,  in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni contenute nell'articolo  117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
                  3)  tra  i  soggetti  passivi  dell'IRES   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  compresi  i
          distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
          per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
                  4) il reddito imponibile  del  distretto  comprende
          quello  delle  imprese  che  vi  appartengono,  che   hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
                  5)   la   determinazione   del   reddito   unitario
          imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre  somme
          dovute  agli   enti   locali,   viene   operata   su   base
          concordataria  per   almeno   un   triennio,   secondo   le
          disposizioni che seguono; 
                  6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
                  7) la ripartizione del  carico  tributario  tra  le
          imprese  interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che   vi
          provvede in base a criteri  di  trasparenza  e  parita'  di
          trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 
                  8) non concorrono a formare la base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
                  9) i  parametri  oggettivi  per  la  determinazione
          delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
                  10)  resta  fermo  l'assolvimento  degli   ordinari
          obblighi e  adempimenti  fiscali  da  parte  delle  imprese
          appartenenti   al   distretto   e   l'applicazione    delle
          disposizioni penali tributarie; in caso di  osservanza  del
          concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
          monitoraggio,  prevenzione   ed   elaborazione   dei   dati
          necessari per la  determinazione  e  l'aggiornamento  degli
          elementi di cui al numero 6); 
                  11)  i  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          concordare in via preventiva  e  vincolante  con  gli  enti
          locali competenti, per la durata di almeno un triennio,  il
          volume dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare
          dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
                  12) la determinazione di quanto dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
                  13)  criteri  generali  per  la  determinazione  di
          quanto dovuto in base  al  concordato  vengono  determinati
          dagli enti locali interessati, previa  consultazione  delle
          categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
          distretti; 
                  14) la ripartizione del carico tributario derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
                  15)  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;». 
              3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «anche  avvalendosi
          delle  strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi   di
          sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317». 
              3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1  e  2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. 
              3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui  al  comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. 
              4. Dall'attuazione del comma 1,  nonche'  dell'articolo
          1, commi da 366a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, come modificati  dal  presente  articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 
              4-bis.  Le  operazioni,  effettuate  ai   sensi   dell'
          articolo 5, comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge  24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio  di  garanzie,  dell'assunzione  di  capitale   di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore delle piccole  e  medie  imprese  per  finalita'  di
          sostegno  dell'economia.  Le  predette  operazioni  possono
          essere  effettuate  in  via   diretta   ovvero   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          piccole e  medie  imprese  che  possono  essere  effettuate
          esclusivamente  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all'  articolo  33  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'
          fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa.  Lo
          Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
          a 500.000  euro  di  quote  di  societa'  di  gestione  del
          risparmio   finalizzate   a   gestire   fondi   comuni   di
          investimento  mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione. 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di singole parti o fasi dello stesso.  Ai  fini
          degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
          contratto deve essere  redatto  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata e deve indicare: 
              a) il nome, la ditta, la  ragione  o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del contratto o per adesione successiva; 
              b)  l'indicazione   degli   obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate tra  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
              c) la definizione di un programma di rete, che contenga
          l'enunciazione dei diritti  e  degli  obblighi  assunti  da
          ciascun partecipante, le modalita' di  realizzazione  dello
          scopo comune e, qualora sia prevista  l'istituzione  di  un
          fondo  patrimoniale  comune,  la  misura  e  i  criteri  di
          valutazione dei conferimenti  iniziali  e  degli  eventuali
          contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
          versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
          medesimo; se consentito  dal  programma,  l'esecuzione  del
          conferimento puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un
          patrimonio  destinato  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice  civile.  Al
          fondo  patrimoniale  comune  costituito  ai   sensi   della
          presente lettera si applicano, in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 2614 e  2615  del  codice
          civile;d) la durata del contratto, le modalita' di adesione
          di altri imprenditori e, se pattuite, le cause  facoltative
          di recesso anticipato e le condizioni per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
              e) se il contratto ne prevede l'istituzione,  il  nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale soggetto come mandatario comune  nonche'  le  regole
          relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
          del contratto. Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
          contratto, l'organo comune agisce in  rappresentanza  degli
          imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione   di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza; 
              f) le  regole  per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo». 
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono stati sottoscrittori originari. 
              4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo si applicano le  disposizioni  dell'  articolo  1,
          comma 368, lettere b), c) e  d)  della  legge  23  dicembre
          2005,  n.   266,   e   successive   modificazioni,   previa
          autorizzazione  rilasciata  con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
          dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla
          relativa richiesta.» 
              - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, e'  riportato  nelle  note  dei  commi
          2-bis e 2-ter del presente articolo. 
              - Il titolo IV del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca «Accertamento  e
          controlli». 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  10,  del   citato
          decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' riportato  nelle
          note al comma 4-ter dell'articolo 39. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea: 
              «Articolo 108. - 1.  La  Commissione  procede  con  gli
          Stati membri  all'esame  permanente  dei  regimi  di  aiuti
          esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi  le
          opportune misure richieste  dal  graduale  sviluppo  o  dal
          funzionamento del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. A richiesta di  uno  Stato  membro,  il
          Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un
          aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo  Stato,
          deve considerarsi compatibile con il  mercato  interno,  in
          deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti
          di cui all'articolo  109,  quando  circostanze  eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.»