Art. 43 
 
 
                       Zone a burocrazia zero 
 
  1.  Possono  essere  istituite  nel  Meridione  d'Italia   zone   a
burocrazia zero. 
  2. Nelle zone di  cui  al  comma  1  istituite,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' e dell'art. 118  della  Costituzione,  in
aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  le  nuove  iniziative
produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi: 
    a) nei riguardi delle predette nuove iniziative  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi  di  qualsiasi  natura  ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione  per  quelli  di
natura  tributaria,  ((  di  pubblica  sicurezza  e  di   incolumita'
pubblica, )) sono adottati in via  esclusiva  da  un  Commissario  di
Governo che vi provvede, ove occorrente, previe  apposite  conferenze
di servizi ai sensi della legge n.  241  del  1990;  i  provvedimenti
conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente
adottati  entro  30  giorni  dall'avvio  del   procedimento   se   un
provvedimento espresso non e' adottato  entro  tale  termine.  Per  i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,  fatta  eccezione  per
quelli  di  natura  tributaria,  ((  di  pubblica  sicurezza   e   di
incolumita' pubblica, )) le amministrazioni che li  promuovono  e  li
istruiscono trasmettono  al  Commissario  di  Governo,  i  dati  e  i
documenti  occorrenti  per  l'adozione  dei  relativi   provvedimenti
conclusivi. (( Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita'
pubblica; )) 
    b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
con una delle zone franche urbane  individuate  dalla  delibera  CIPE
dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le  risorse  previste
per tali zone franche urbane ai sensi  dell'articolo  1,  comma  340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  utilizzate  dal  Sindaco
territorialmente competente per la concessione di contributi  diretti
alle nuove iniziative produttive  avviate  nelle  zone  a  burocrazia
zero; 
    c) nella realizzazione ed attuazione  dei  piani  di  presidio  e
sicurezza  del  territorio,  le  Prefetture-Uffici  territoriali   di
governo assicurano assoluta priorita'  alle  iniziative  da  assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  118  della
          Costituzione: 
              «Art. 118. Le funzioni amministrative  sono  attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.» 
              - La legge n. 241 del 1990 reca «Nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi.» 
              - La Delibera CIPE dell'8  maggio  2009,  n.  14,  reca
          «Selezione e perimetrazione delle  zone  franche  urbane  e
          ripartizione delle risorse» 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   340,
          dell'articolo 1, della citata legge 27  dicembre  2006,  n.
          296: 
              «Art. 1 (1-339 omissis). - 340. Al fine di  contrastare
          i fenomeni di  esclusione  sociale  negli  spazi  urbani  e
          favorire   l'integrazione   sociale   e   culturale   delle
          popolazioni abitanti in circoscrizioni  o  quartieri  delle
          citta' caratterizzati da degrado  urbano  e  sociale,  sono
          istituite, con le modalita'  di  cui  al  comma  342,  zone
          franche urbane con un numero di abitanti  non  superiore  a
          30.000. Per le finalita' di cui al periodo  precedente,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico un apposito Fondo con una  dotazione  di
          50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che
          provvede al finanziamento di programmi  di  intervento,  ai
          sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente
          costituisce tetto massimo di spesa. 
              (omissis)»