Art. 44 
 
 
Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di   ricercatori   residenti
                             all'estero 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi e'  escluso  dalla  formazione
del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il  novanta  per  cento
degli emolumenti percepiti dai docenti  e  dai  ricercatori  che,  in
possesso di  titolo  di  studio  universitario  o  equiparato  e  non
occasionalmente  residenti  all'estero,  abbiano  svolto  documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso  centri  di  ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni  continuativi  e
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro  i
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia,  acquisendo  conseguentemente  la   residenza   fiscale   nel
territorio dello Stato. 
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla  formazione
del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui  il  ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato  e  nei  due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia. 
  (( 3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua  straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  2
          agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi  ai  corsi
          universitari), come modificato dalla presente legge. 
              4. 1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e  2
          e' disposta dagli atenei  previo  superamento  di  apposite
          prove di cultura generale, sulla base dei  programmi  della
          scuola  secondaria  superiore,  e  di  accertamento   della
          predisposizione  per  le  discipline  oggetto   dei   corsi
          medesimi,  con  pubblicazione  del  relativo  bando  almeno
          sessanta giorni prima della loro effettuazione,  garantendo
          altresi' la comunicazione dei risultati  entro  i  quindici
          giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse.  Per
          i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  determina  con  proprio  decreto  modalita'  e
          contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi
          per il bilancio dello Stato. 
              1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua
          straniera  e'  predisposta  direttamente   nella   medesima
          lingua. 
              2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi  e
          titoli universitari, da istituire con le procedure  di  cui
          all'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127,
          e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a
          quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma
          1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati  dai
          decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge
          n. 127 del 1997, i quali comunque  non  possono  introdurre
          fattispecie  di  corsi  ad  accesso  programmato  ulteriori
          rispetto a quanto previsto dalla presente legge.