(( Art. 45 
 
 
Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92 
 
  1.  Le  risorse  derivanti  dalle  risoluzioni   anticipate   delle
convenzioni  CIP6/92  relative  alle  fonti  assimilate  alle   fonti
rinnovabili,  disposte  con  decreti  del  Ministro  dello   sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23  luglio
2009,  n.  99,  intese  come  differenza  tra  gli   oneri   che   si
realizzerebbero  nei  casi  in  cui  non  si  risolvano  le  medesime
convenzioni  e  quelli  da  liquidare  ai  produttori  aderenti  alla
risoluzione, sono  versate  all'entrata  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  finalizzato  ad
interventi  nel  settore  della  ricerca   e   dell'universita'.   La
ripartizione delle  risorse  a  favore  dei  predetti  interventi  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  all'esito  dell'approvazione  della  riforma  organica   del
settore  universitario,  escludendo   la   destinazione   per   spese
continuative  di  personale  ed  assicurando  comunque  l'assenza  di
effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabiliti  criteri  e  modalita'   per   la
quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1. 
  3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  dopo  il
comma 149 e' inserito il seguente: 
  «149-bis. Al fine  di  contenere  gli  oneri  generali  di  sistema
gravanti  sulla  spesa  energetica  di  famiglie  ed  imprese  e   di
promuovere le fonti rinnovabili che  maggiormente  contribuiscono  al
raggiungimento   degli   obiettivi   europei,    coerentemente    con
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  23  aprile  2009,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  da
emanare  entro  il  31  dicembre  2010,  si  assicura  che  l'importo
complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE,  dei  certificati
verdi di cui al comma 149, a  decorrere  dalle  competenze  dell'anno
2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo  alle
competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80  per  cento  di
tale riduzione derivi dal contenimento della quantita' di certificati
verdi in eccesso». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 20 dell'art.  30  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia»: 
              «20. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il  gas  propone  al  Ministro  dello  sviluppo
          economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata
          delle convenzioni CIP 6/92, da  disporre  con  decreti  del
          medesimo Ministro, con  i  produttori  che  volontariamente
          aderiscono a detti meccanismi. Gli  oneri  derivanti  dalla
          risoluzione anticipata da liquidare ai produttori  aderenti
          devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei
          casi in cui non si risolvano le convenzioni».