Art. 46 
 
 
              Rifinanziamento del fondo infrastrutture 
 
  1. I mutui accesi con la Cassa depositi  e  prestiti  entro  il  31
dicembre  2006,  ivi   inclusi   quelli   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  5  dicembre  2003,  con  oneri   di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati  ai
soggetti beneficiari alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge e a fronte dei quali  alla  stessa  data  non  sono  ((
scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di
invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei ))  lavori
relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro
scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e  i
titolari dei mutui comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i  dati  relativi  ai
mutui assunti e  interamente  non  erogati.  In  caso  di  mancata  o
ritardata comunicazione, il  soggetto  beneficiario  inadempiente  e'
responsabile per le obbligazioni che  dovessero  emergere  a  seguito
dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo. 
  2. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura  non  regolamentare,  sono  individuati  i  mutui  di  cui  al
precedente  comma  da  revocare  e  devolvere  ad  altro  scopo   e/o
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in  corso  e  le
correlate autorizzazioni  di  spesa.  Con  i  medesimi  decreti  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  stabilisce,
compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza   pubblica,   la
destinazione delle risorse di cui al  comma  2  per  la  prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui  alla  legge  21  dicembre  2001  n.  443,   con   priorita'   al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il decreto 5 dicembre 2003 recante «Attuazione del D.L.
          30 settembre 2003, n. 269  convertito,  con  modificazioni,
          dalla L. 24 novembre 2003, n.  326  per  la  trasformazione
          della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288, S.O. 
              La legge 21 dicembre 2001 n.  443  recante  «Delega  al
          Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive» e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          27 dicembre 2001, n. 299, S.O.