Art. 47 
 
 
                      Concessioni autostradali 
 
  (( 1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2009» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2010»; 
  b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. - La societa'
ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso
la Commissione europea di soluzioni diverse da  quelle  previste  nel
presente comma che assicurino i medesimi  introiti  per  il  bilancio
dello Stato e che garantiscano il  finanziamento  incrociato  per  il
tunnel di base del Brennero e le relative tratte di  accesso  nonche'
la   realizzazione   da   parte   del   concessionario    di    opere
infrastrutturali complementari sul territorio di  riferimento,  anche
urbane o consistenti in gallerie, )) entro il (( 31 dicembre ))  2010
pubblica il bando di gara  per  l'affidamento  della  concessione  di
costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A  tal  fine  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad  ANAS
S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara  ((  e  del  relativo
capitolato  o  disciplinare,  ))  ivi  compreso   il   valore   della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima  di
proventi (( annuale, comunque non inferiore a quanto  accantonato  in
media  negli  esercizi  precedenti,  ))  che  il  concessionario   e'
autorizzato ad accantonare nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma
13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  ((  nonche'  l'indicazione
delle  opere   infrastrutturali   complementari,   anche   urbane   o
consistenti in gallerie, la  cui  realizzazione,  anche  mediante  il
ricorso alla finanza di progetto, deve  rientrare  tra  gli  obblighi
assunti dal concessionario. )) Il predetto bando  deve  prevedere  un
versamento annuo  di  70  milioni  di  euro,  a  partire  dalla  data
dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione,  che
viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. 
  Nella determinazione del valore di concessione, di cui  al  periodo
precedente, vanno in ogni caso  considerate  le  somme  gia'  erogate
dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura». 
  2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  (( a) al primo periodo, le  parole:  «la  societa'  Autostrada  del
Brennero  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la   societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada
del Brennero». 
  b)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «il  Brennero  ed  alla
realizzazione delle  relative  gallerie»  sono  aggiunte  le  parole:
«nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture  connesse
fino al nodo stazione di Verona». 
  c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «Tale   accantonamento   e'
effettuato in esenzione d'imposta» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Tale accantonamento nonche' il successivo utilizzo  sono  effettuati
in esenzione di imposta». 
  d) al terzo periodo  le  parole:  «dalla  societa'  Autostrada  del
Brennero S.p.A. entro  il  30  giugno  1998»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le
parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con  il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998»
sono sostituite  dalle  seguenti  «con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012». 
  3. L'articolo 2, comma 202, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2009 n.  191,  si  interpreta  nel  senso  che  in  caso  di  mancato
adeguamento da parte dei concessionari degli  schemi  di  convenzione
ovvero dei Piani  economico-finanziari  alle  prescrizioni  del  CIPE
attestato  dal  concedente   dandone   comunicazione   ai   Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
gli schemi di convenzione stessi non si intendono  approvati  e  sono
sottoposti  alle  ordinarie  procedure   di   approvazione   di   cui
all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,
n. 286». 
  3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge  1o  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel primo  periodo,  le  parole:  «di  rilevanza  nazionale  con
traffico  superiore  a  dieci  milioni  di  passeggeri  annui»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nazionali  e  comunque  con   traffico
superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche'  quelli  aventi
strutture con sedimi in regioni diverse»; 
  b) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  Presidente  del
Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti:  «,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma». 
  3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «all'esterno del territorio dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «con riguardo  anche  ai  sistemi
aeroportuali unitariamente considerati». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8-duodecies   del
          decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  l'attuazione   di   obblighi   comunitari   e
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 8-duodecies. Modifiche all'articolo 2, comma  82,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  Messa
          in  mora  nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
          2006/2419. 
              1.  All'articolo  2,  comma  82,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: «nonche'  in  occasione
          degli aggiornamenti periodici del piano finanziario  ovvero
          delle successive revisioni periodiche  della  convenzione,»
          sono soppresse; 
              b) l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
          convenzione  unica   sostituisce   ad   ogni   effetto   la
          convenzione  originaria,  nonche'  tutti  i  relativi  atti
          aggiuntivi». 
              2. Sono approvati tutti gli schemi di  convenzione  con
          la societa' ANAS S.p.a. gia'  sottoscritti  dalle  societa'
          concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a
          condizione   che   i   suddetti   schemi   recepiscano   le
          prescrizioni  richiamate  dalle  delibere   del   CIPE   di
          approvazione, ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla
          finanza pubblica, fatti salvi  gli  schemi  di  convenzione
          gia' approvati  (22) . Le societa' concessionarie,  ove  ne
          facciano richiesta, possono concordare  con  il  concedente
          una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
          delle tariffe di pedaggio  basata  su  di  una  percentuale
          fissa,   per    l'intera    durata    della    convenzione,
          dell'inflazione   reale,   anche   tenendo   conto    degli
          investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per  la
          specifica copertura degli investimenti di cui  all'articolo
          21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  47,
          nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla
          direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno  2007,
          n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del  25
          agosto 2007,  ovvero  di  quelli  eventualmente  compensati
          attraverso il parametro X della  direttiva  medesima.  Ogni
          successiva   modificazione   ovvero   integrazione    delle
          convenzioni e' approvata secondo le disposizioni di cui  ai
          commi 82 e seguenti dell'articolo  2  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
              2-bis. La societa' ANAS  S.p.A.,  salva  la  preventiva
          verifica da parte del Governo presso la Commissione europea
          di soluzioni diverse da quelle previste nel presente  comma
          che assicurino i medesimi introiti per  il  bilancio  dello
          Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il
          tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso
          nonche' la realizzazione da  parte  del  concessionario  di
          opere  infrastrutturali  complementari  sul  territorio  di
          riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,  entro
          il  31  dicembre  2010  pubblica  il  bando  di  gara   per
          l'affidamento della concessione di costruzione  e  gestione
          dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS
          S.p.A. in ordine ai contenuti  del  bando  di  gara  e  del
          relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il  valore
          della concessione, le relative modalita' di pagamento e  la
          quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore  a
          quanto accantonato in media negli esercizi precedenti,  che
          il concessionario e' autorizzato ad accantonare  nel  fondo
          di cui all'articolo 55, comma 13, della legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   nonche'   l'indicazione   delle   opere
          infrastrutturali complementari, anche urbane o  consistenti
          in  gallerie,  la  cui  realizzazione,  anche  mediante  il
          ricorso alla finanza di progetto, deve  rientrare  tra  gli
          obblighi assunti dal concessionario. Il predetto bando deve
          prevedere un versamento annuo di  70  milioni  di  euro,  a
          partire dalla data dell'affidamento e  fino  a  concorrenza
          del valore di concessione, che  viene  versato  all'entrata
          del bilancio dello Stato. Nella determinazione  del  valore
          di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni
          caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato  per  la
          realizzazione dell'infrastruttura». 
              - Si riporta il testo del comma 13 dell'art.  55  della
          gia' citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
          dalla presente legge: 
              «13. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'
          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione
          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una
          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato
          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie
          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture
          connesse  fino   al   nodo   stazione   di   Verona.   Tale
          accantonamento  nonche'   il   successivo   utilizzo   sono
          effettuati  in  esenzione  di  imposta.  L'utilizzo   delle
          disponibilita' del fondo avverra' in base  a  un  piano  di
          investimento da presentare dalla  societa'  titolare  della
          concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada  del
          Brennero entro il 31 dicembre 2011, da  approvare,  sentite
          le competenti Commissioni  parlamentari,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro  il  30
          giugno 2012 e previa intesa con  le  province  autonome  di
          Trento  e  di   Bolzano.   In   attesa   di   utilizzo   le
          disponibilita' su tale fondo sono investite  in  titoli  di
          Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese
          di progettazione. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone
          di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
          tale da produrre un aumento dei proventi complessivi  dello
          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai
          proventi del 1997». 
              - Si riporta il testo del comma 202 dell'art.  2  della
          gia'  citata  legge  23  dicembre  2009,  n.  191   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»: 
              «202. All' articolo  8-duodecies  del  decreto-legge  8
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre  2009,   a
          condizione   che   i   suddetti   schemi   recepiscano   le
          prescrizioni  richiamate  dalle  delibere   del   CIPE   di
          approvazione, ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla
          finanza pubblica, fatti salvi  gli  schemi  di  convenzione
          gia' approvati»; 
              b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                  «2-bis. Per le tratte autostradali  in  concessione
          per le quali la  scadenza  della  concessione  e'  prevista
          entro il 31 dicembre 2014, la societa' ANAS Spa,  entro  il
          31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica  per
          l'individuazione dei concessionari ai quali,  allo  scadere
          delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabilite  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma». 
              - Si riporta il testo dei commi 82 e seguenti dell'art.
          2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262   recante
          «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286: 
              «82. In occasione del  primo  aggiornamento  del  piano
          finanziario  che  costituisce   parte   della   convenzione
          accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
          revisione della convenzione medesima, successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
          delle  infrastrutture,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
          clausole   convenzionali   in   vigore,   nonche'    quelle
          conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione,  siano
          inserite  in   una   convenzione   unica,   avente   valore
          ricognitivo  per  le  parti  diverse  da  quelle  derivanti
          dall'aggiornamento ovvero dalla revisione.  La  convenzione
          unica  sostituisce   ad   ogni   effetto   la   convenzione
          originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi «. 
              «83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza  del
          rapporto concessorio, di adeguare la  sua  regolamentazione
          al  perseguimento   degli   interessi   generali   connessi
          all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione  del
          servizio  secondo  adeguati  livelli   di   sicurezza,   di
          efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita'  e
          di redditivita', e nel rispetto dei principi  comunitari  e
          delle eventuali  direttive  del  CIPE,  le  clausole  della
          convenzione unica di cui al comma  82  sono  in  ogni  caso
          adeguate in modo da assicurare: 
              a) la determinazione del saggio  di  adeguamento  annuo
          delle tariffe e il  riallineamento  in  sede  di  revisione
          periodica  delle  stesse  in  ragione  dell'evoluzione  del
          traffico, della dinamica dei costi  nonche'  del  tasso  di
          efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari; 
              b) la destinazione della extraprofittabilita'  generata
          in  virtu'  dello  svolgimento  sui  sedimi  demaniali   di
          attivita' commerciali; 
              c) il recupero della  parte  degli  introiti  tariffari
          relativi a impegni di investimento  programmati  nei  piani
          finanziari e non realizzati nel periodo precedente; 
              d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti
          per  investimenti   programmati   del   piano   finanziario
          esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
          stessi investimenti, accertata dal concedente; 
              e) la specificazione del quadro informativo minimo  dei
          dati economici, finanziari, tecnici  e  gestionali  che  le
          societa'  concessionarie  trasmettono  annualmente,   anche
          telematicamente, ad ANAS S.p.a. per  l'esercizio  dei  suoi
          poteri  di  vigilanza  e   controllo   nei   riguardi   dei
          concessionari, e che, a propria volta,  ANAS  S.p.a.  rende
          analogamente disponibili al Ministro  delle  infrastrutture
          per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo,  controllo
          nonche' vigilanza tecnica  ed  operativa  su  ANAS  S.p.a.;
          l'esercizio,  da  parte  di  ANAS  S.p.a.,  del  potere  di
          direttiva e  di  ispezione  in  ordine  alle  modalita'  di
          raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
          concessionari; 
              f) la individuazione  del  momento  successivamente  al
          quale l'eventuale variazione degli oneri  di  realizzazione
          dei   lavori   rientra   nel    rischio    d'impresa    del
          concessionario, salvo i casi di forza maggiore o  di  fatto
          del terzo; 
              g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per  quanto
          riguarda   l'utilizzo   a   fini   reddituali   ovvero   la
          valorizzazione dei sedimi destinati a scopi  strumentali  o
          collaterali rispetto a quelli della rete autostradale; 
              h) l'introduzione di  sanzioni  a  fronte  di  casi  di
          inadempimento delle clausole della  convenzione  imputabile
          al concessionario, anche a titolo di colpa; la  graduazione
          di   tali   sanzioni    in    funzione    della    gravita'
          dell'inadempimento; 
              i) l'introduzione  di  meccanismi  tesi  alla  migliore
          realizzazione del principio di effettivita' della  clausola
          di  decadenza  dalla  concessione,  nonche'   di   maggiore
          efficienza,  efficacia   ed   economicita'   del   relativo
          procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
          del contraddittorio». 
              «84. Gli schemi di convenzione unica di  cui  al  comma
          82, concordati tra  le  parti  e  redatti  conformemente  a
          quanto  stabilito  dal  comma  83,  sentito  il  Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee   guida   sulla
          regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  sono
          sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per  la
          programmazione  economica  (CIPE),   anche   al   fine   di
          verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
          Tale esame si intende  assolto  positivamente  in  caso  di
          mancata deliberazione  entro  quarantacinque  giorni  dalla
          richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.  Gli  schemi
          di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni  del
          CIPE, sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  il
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per le conseguenze di carattere  finanziario.  Il
          parere e' reso  entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione.
          Decorso  il  predetto  termine  senza  che  le  Commissioni
          abbiano espresso i  pareri  di  rispettiva  competenza,  le
          convenzioni possono essere comunque adottate». 
              «85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre  1992,  n.
          498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
              «5.  Le  societa'  concessionarie   autostradali   sono
          soggette ai seguenti obblighi: 
              a) certificare il bilancio, anche  se  non  quotate  in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile; 
              b)   mantenere   adeguati   requisiti   di    solidita'
          patrimoniale, come individuati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture; 
              c) agire  a  tutti  gli  effetti  come  amministrazione
          aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi  di
          importo superiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria
          nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o  servizi
          e in tale veste attuare gli affidamenti  nel  rispetto  del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni; 
              d) sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara  delle
          procedure di aggiudicazione all'approvazione di  ANAS  Spa,
          che  deve  pronunciarsi  entro  trenta  giorni   dal   loro
          ricevimento: in caso di  inutile  decorso  del  termine  si
          applica l'articolo 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241;
          vietare la partecipazione alle gare  per  l'affidamento  di
          lavori alle imprese comunque  collegate  ai  concessionari,
          che siano realizzatrici della  relativa  progettazione.  Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri
          in  data  16  maggio   1997,   relativa   al   divieto   di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita'; 
              e) prevedere nel proprio statuto idonee misure  atte  a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita', nonche', per almeno alcuni  di  essi,  di
          indipendenza; 
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di gara per l'aggiudicazione dei  contratti  sono  nominate
          dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi  i  poteri
          di vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'   e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio. Il presidente  dell'Autorita'  e'  scelto  fra  i
          componenti del consiglio. 
              5-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture
          sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
          da realizzare  da  parte  di  ANAS  S.p.a.  e  delle  altre
          concessionarie  devono  essere  sottoposte  al  parere  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per  la   loro
          valutazione tecnico-economica. 
              5-ter.  L'affidamento  dei  servizi  di   distribuzione
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
          in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
          del comma 5, avviene secondo i seguenti principi: 
              a)  verifica   preventiva   della   sussistenza   delle
          capacita'   tecnico-organizzative   ed    economiche    dei
          concorrenti allo scopo di garantire un adeguato  livello  e
          la regolarita' del servizio,  secondo  quanto  disciplinato
          dalla normativa di settore; 
              b)  valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti   che
          valorizzino l'efficienza, la qualita'  e  la  varieta'  dei
          servizi, gli investimenti in coerenza con la  durata  degli
          affidamenti e la  pluralita'  dei  marchi.  I  processi  di
          selezione devono assicurare una  prevalente  importanza  al
          progetto  tecnico-commerciale  rispetto   alle   condizioni
          economiche proposte; 
              c)  modelli  contrattuali  idonei  ad   assicurare   la
          competitivita'  dell'offerta  in  termini  di  qualita'   e
          disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei  prodotti
          oil e non oil». 
              «86.  ANAS  S.p.a.,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   d),   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: 
              a) richiede informazioni  ed  effettua  controlli,  con
          poteri di ispezione,  di  accesso,  di  acquisizione  della
          documentazione e delle notizie utili in ordine al  rispetto
          degli obblighi di cui alle  convenzioni  di  concessione  e
          all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992,  n.
          498, come sostituito dal comma 85  del  presente  articolo,
          nonche' dei propri provvedimenti; 
              b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi
          da parte dei  concessionari,  definendo  in  particolare  i
          livelli generali di qualita' riferiti  al  complesso  delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          concessionari  e  i  rappresentanti  degli  utenti  e   dei
          consumatori; 
              c) emana  direttive  per  la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione  e   imputazione   per   funzione   svolta,
          provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
          in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
              d) irroga, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in
          caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
          di concessione e di cui all'articolo  11,  comma  5,  della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito  dal  comma
          85 del presente articolo, nonche' dei propri  provvedimenti
          o  in  caso  di   mancata   ottemperanza   da   parte   dei
          concessionari alle richieste di  informazioni  o  a  quelle
          connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero  nel  caso
          in cui le informazioni e i documenti  acquisiti  non  siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
          150 milioni, per le quali non e'  ammesso  quanto  previsto
          dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689;  in
          caso di reiterazione delle violazioni  ha  la  facolta'  di
          proporre  al  Ministro  competente  la  sospensione  o   la
          decadenza della concessione; 
              e) segnala all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato, con riferimento agli atti e  ai  comportamenti
          delle imprese sottoposte al proprio controllo,  nonche'  di
          quelle  che  partecipano  agli   affidamenti   di   lavori,
          forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
          ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              «87. [Nel caso in cui il concessionario,  in  occasione
          dell'aggiornamento  del  piano  finanziario  ovvero   della
          revisione  della  convenzione  di  cui  al  comma  82,  non
          convenga  sulla  convenzione  unica,  ovvero  si  verifichi
          quanto previsto dal comma 88, il  rapporto  concessorio  si
          estingue, salvo l'eventuale  diritto  di  indennizzo.  ANAS
          S.p.a. assume temporaneamente  la  gestione  diretta  delle
          attivita' del concessionario  per  il  tempo  necessario  a
          consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
          devono essere  previste  speciali  garanzie  di  stabilita'
          presso il concessionario subentrante per il  personale  del
          concessionario cessato, dipendente dello stesso  da  almeno
          un anno prima della dichiarazione di cui al primo  periodo.
          Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabiliti i termini e le modalita'  per  l'esercizio  delle
          eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato]
          «. 
              «88. [Qualora ANAS Spa  ritenga  motivatamente  di  non
          accettare la proposta  alternativa  che  il  concessionario
          formuli nei  30  giorni  successivi  al  ricevimento  della
          proposta  di  convenzione,  il  rapporto   concessorio   si
          estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo]». 
              «89. All'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre
          2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  47,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                  «5. Il concessionario comunica al concedente, entro
          il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie  che
          intende   applicare.   Il   concedente,   nei    successivi
          quarantacinque giorni, previa  verifica  della  correttezza
          delle variazioni tariffarie,  trasmette  la  comunicazione,
          nonche' una sua proposta, ai Ministri delle  infrastrutture
          e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di  concerto,
          approvano  o   rigettano   le   variazioni   proposte   con
          provvedimento motivato  nei  trenta  giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel
          primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo  piano  di
          interventi aggiuntivi, comportante rilevanti  investimenti,
          il concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il  31
          ottobre  di  ogni  anno,  la  componente  investimenti  del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi, che va ad integrare  le  variazioni  tariffarie
          comunicate dal concessionario entro  il  30  settembre.  Il
          concedente, nei successivi trenta giorni,  previa  verifica
          della correttezza delle integrazioni tariffarie,  trasmette
          la comunicazione, nonche' una  sua  proposta,  ai  Ministri
          delle infrastrutture e dell'economia  e  delle  finanze,  i
          quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento
          motivato  le  integrazioni  tariffarie  nei  trenta  giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione»; 
                b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati». 
              «90. Dall'attuazione dei commi da 82 a  89  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica». 
              - Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 17 del
          gia' citato  decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «34-bis. Al fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma su proposta del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione». 
              - Si riporta il testo del comma 200 dell'art.  2  della
          gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
          dalla presente legge: 
              «200.  Ai  sensi   della   direttiva   2009/12/CE   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  marzo  2009,
          concernente i diritti aeroportuali, e  tenuto  conto  della
          necessita'  di   investimenti   infrastrutturali   relativi
          all'esercizio delle attivita' aeronautiche, ferma  restando
          la delibera  del  CIPE  n.  38/2007  del  15  giugno  2007,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre
          2007, nelle more della stipula dei contratti  di  programma
          di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di  cui  all'
          articolo 17, comma  34-bis,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, e' autorizzata, a decorrere  dall'anno
          2010,   e   antecedentemente   al   solo   primo    periodo
          contrattuale,  un'anticipazione  tariffaria   dei   diritti
          aeroportuali  per   l'imbarco   di   passeggeri   in   voli
          all'interno  e  all'esterno  del   territorio   dell'Unione
          europeacon   riguardo   anche   ai   sistemi   aeroportuali
          unitariamente considerati, nel limite massimo di 3 euro per
          passeggero  in  partenza,  vincolata  all'effettuazione  in
          autofinanziamento di  nuovi  investimenti  infrastrutturali
          urgenti    relativi    all'esercizio    delle     attivita'
          aeronautiche, alle seguenti condizioni: 
              a) presentazione  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione
          civile (ENAC), da parte delle societa'  concessionarie,  di
          un'istanza  corredata   di   un   piano   di   sviluppo   e
          ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere
          ritenute urgenti  e  indifferibili,  nonche'  del  relativo
          cronoprogramma; 
              b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo
          di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita',
          necessita', urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,
          nonche'  conseguente  proposta  da  parte  dell'ENAC  della
          misura di cui alla lettera c); 
              c)  determinazione  annuale  dal  2010   della   misura
          effettiva dell'anticipazione  tariffaria  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo
          parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in
          funzione dei seguenti parametri: 
              1) fabbisogno  relativo  ai  costi  riconosciuti  degli
          interventi   validati   dall'ENAC   relativi   al   periodo
          regolatorio; 
              2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo
          aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario  statistico
          pubblicato dall'ENAC; 
              d)    accantonamento    delle    entrate    conseguenti
          all'anticipazione tariffaria nel  bilancio  delle  societa'
          concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio; 
              e)  svincolo   delle   somme   accantonate   a   fronte
          dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti  da
          parte delle societa' concessionarie e sulla base  di  stati
          di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC; 
              f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate,
          da parte delle societa' concessionarie, ove queste  ultime,
          nel termine di sei  mesi  dalla  validazione  di  cui  alla
          lettera b), depositino tutta la  documentazione  necessaria
          alla stipula del contratto di programma e,  entro  un  anno
          dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di
          programma».