Art. 48 
 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Dopo l'articolo 182-ter del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «ART. 182-quater. - (disposizioni in tema di  prededucibilita'  dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di  ristrutturazione
dei debiti). - I crediti  derivanti  da  finanziamenti  in  qualsiasi
forma effettuati da banche e intermediari finanziari  iscritti  negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo  di
cui  agli  articoli  160  e  seguenti  ovvero  di   un   accordo   di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis)
sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 
  Sono (( parificati ai )) prededucibili ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 111, i crediti derivanti  da  finanziamenti  effettuati
dai  soggetti  indicati  al  precedente  comma  in   funzione   della
presentazione  della  domanda  di  ammissione   alla   procedura   di
concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti  siano  previsti
dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di  ristrutturazione
e  purche'  ((  la  prededuzione  sia  espressamente   disposta   nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di  ammissione
al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo (( sia  omologato.
)) 
  In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti  effettuati  dai  soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. 
  Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al  professionista
incaricato di predisporre la relazione  di  cui  agli  articoli  161,
terzo comma, 182-bis, primo comma, purche' (( cio' sia  espressamente
disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie  la  domanda
di ammissione al )) concordato preventivo (( ovvero )) l'accordo  sia
omologato. 
  Con riferimento ai crediti  indicati  ai  commi  secondo,  terzo  e
quarto, i creditori  sono  esclusi  dal  voto  e  dal  computo  delle
maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi  dell'articolo
177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo
182-bis, primo e sesto comma.». 
  2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis  del  R.D.  16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti  i  seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o  esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto  dall'imprenditore  anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente  articolo,  depositando  presso  il  tribunale  ((
competente ai sensi dell'articolo  9  ))  la  documentazione  di  cui
all'articolo 161, primo e secondo comma, e una  proposta  di  accordo
corredata da una dichiarazione dell'imprenditore,  avente  valore  di
autocertificazione, attestante  che  sulla  proposta  sono  in  corso
trattative con i creditori che rappresentano almeno il  sessanta  per
cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente  i
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),  circa  la
(( idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad  ))  assicurare  il
regolare pagamento dei creditori  con  i  quali  non  sono  in  corso
trattative o che hanno comunque negato la  propria  disponibilita'  a
trattare. L'istanza di  sospensione  di  cui  al  presente  comma  e'
pubblicata nel registro delle imprese  ((  e  produce  l'effetto  del
divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e  cautelari,
nonche' del  divieto  di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
concordati, dalla  pubblicazione.  ))  Il  tribunale,  verificata  la
completezza  della  documentazione  depositata,  fissa  con   decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della
documentazione  stessa.  Nel  corso  dell'udienza,   riscontrata   la
sussistenza  dei  presupposti  per  pervenire   a   un   accordo   di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo  comma
e delle condizioni per il regolare  pagamento  dei  creditori  con  i
quali non sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
propria disponibilita' a trattare, dispone con  decreto  motivato  il
divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive (( e
di acquisire titoli di prelazione se non concordati )) assegnando  il
termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo  di
ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma
del primo comma. Il decreto del precedente periodo e'  reclamabile  a
norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del  deposito
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al  secondo,
terzo, quarto e quinto comma.». 
  (( 2-bis. Dopo l'articolo 217 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «ART. 217-bis. - (Esenzione dai  reati  di  bancarotta).  -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 216,  terzo  comma,  e  217  non  si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160  o  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)». ))