(( Art. 48-bis 
 
 
                      Assunzione di magistrati 
 
  1.  Il  Ministero  della  giustizia,  in  aggiunta  alle   facolta'
assunzionali previste dalla normativa vigente  per  l'anno  2010,  e'
autorizzato ad assumere magistrati  ordinari  vincitori  di  concorso
gia'  concluso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, entro il limite  di  spesa  di  6,6
milioni di euro per l'anno 2010, di 16 milioni  di  euro  per  l'anno
2011, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2012 e di  19,5  milioni  di
euro   a   decorrere   dall'anno   2013.   Agli    oneri    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
provvede mediante l'utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2. 
  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
  a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
  b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a
euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche'  per
i processi speciali di cui al libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del
codice di procedura civile; 
  c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e  fino
a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore  indeterminabile
di competenza esclusiva del giudice di pace; 
  d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino
a euro 52.000 e per i processi  civili  e  amministrativi  di  valore
indeterminabile; 
  e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino
a euro 260.000; 
  f) euro 880 per i processi di valore superiore  a  euro  260.000  e
fino a euro 520.000; 
  g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 
  2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'
pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo  stesso  importo
e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 132». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  spese  di  giustizia.  (Testo  A)»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «1. Il contributo  unificato  e'  dovuto  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
              b) euro 77 per i processi di valore  superiore  a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II,  capo  VI,  del  codice  di  procedura
          civile; 
              c) euro 187 per i processi di valore superiore  a  euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace; 
              d) euro 374 per i processi di valore superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000  e  per  i  processi  civili  e
          amministrativi di valore indeterminabile; 
              e) euro 550 per i processi di valore superiore  a  euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
              f) euro 880 per i processi di valore superiore  a  euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
              g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro
          520.000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  220.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          30. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 132». 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo  dovuto,
          il  valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'   si
          determina in base all'importo dei  canoni  non  corrisposti
          alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
          convalida e quello dei  processi  di  finita  locazione  si
          determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 
              4. [Per i processi in materia di  locazione,  comodato,
          occupazione senza titolo  e  di  impugnazione  di  delibere
          condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30]. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 672. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). 
              6- bis. Per i ricorsi  proposti  davanti  ai  Tribunali
          amministrativi  regionali  e  al  Consiglio  di  Stato   il
          contributo dovuto e' di euro 500; per  i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,
          per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad  oggetto  il
          diritto di cittadinanza, di residenza, di  soggiorno  e  di
          ingresso nel territorio dello Stato  e  per  i  ricorsi  di
          esecuzione nella sentenza o di ottemperanza  del  giudicato
          il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi  cui  si
          applica il rito abbreviato  comune  a  determinate  materie
          previsto dal Libro IV, Titolo V,  Capo  I  del  codice  del
          processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni  che
          richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di  euro
          1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento
          di lavori, servizi e forniture,  ivi  compresi  quelli  per
          motivi aggiunti e  quelli  incidentali  contenenti  domande
          nuove,  nonche'  di  provvedimenti  delle   Autorita',   il
          contributo dovuto e' di euro  2.000.  L'onere  relativo  al
          pagamento dei suddetti contributi e' dovuto  in  ogni  caso
          dalla parte soccombente, anche nel  caso  di  compensazione
          giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita
          in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si  determina
          con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
          alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo  25
          della citata legge n. 241 del 1990 avverso  il  diniego  di
          accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo  19
          agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione   della   direttiva
          2003/4/CE  sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
          ambientale. Per ricorsi  si  intendono  quello  principale,
          quello incidentale e  i  motivi  aggiunti  che  introducono
          domande nuove. 
              6- ter. Il maggior gettito derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 6-  bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti  il  funzionamento  del  Consiglio  di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».