(( Art. 48-ter 
 
 
          Disposizione in materia di contenzioso tributario 
 
  1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
comma 2-bis, alla lettera b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'avvenuto pagamento estingue  il  giudizio  a  seguito  di
attestazione   degli    uffici    dell'amministrazione    finanziaria
comprovanti la regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di
quanto dovuto ai sensi del presente decreto». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,  n.  73,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Deflazione del contenzioso e razionalizzazione
          della riscossione). - 1. Al fine di potenziare il contrasto
          all'evasione  concentrando  e  razionalizzando  le  risorse
          dell'Amministrazione finanziaria, si dispone  quanto  segue
          per deflazionare e semplificare il  contenzioso  tributario
          in essere e accelerarne la riscossione: 
              a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31
          dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma  degli  articoli
          137  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile»  sono
          sostituite dalle seguenti: «a norma  dell'articolo  16»  e,
          dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite
          le  seguenti:  «ovvero  copia  autentica   della   sentenza
          consegnata  o  spedita  per  posta,  con  fotocopia   della
          ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata  a
          mezzo  del  servizio  postale  unitamente   all'avviso   di
          ricevimento»; 
              b) all'articolo  48,  comma  3,  del  predetto  decreto
          legislativo, dopo  le  parole:  «previa  prestazione»  sono
          inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive
          alla prima e' superiore a 50.000 euro,»  e,  coerentemente,
          all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di  tali
          somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a  50.000
          euro,»; 
              c) il comma  2  dell'articolo  52del  predetto  decreto
          legislativo e' abrogato. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 68  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  relative   alle
          sentenze  delle  commissioni   tributarie   regionali,   si
          intendono  applicabili  alle  decisioni  della  Commissione
          tributaria centrale. 
              2-bis. Al fine di  contenere  la  durata  dei  processi
          tributari nei termini di durata ragionevole  dei  processi,
          previsti  ai  sensi  della  Convenzione  europea   per   la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, ratificata ai  sensi  della  legge  4  agosto
          1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto  del
          termine ragionevole di cui  all'articolo  6,  paragrafo  1,
          della  predetta  Convenzione,  le  controversie  tributarie
          pendenti che originano da  ricorsi  iscritti  a  ruolo  nel
          primo grado, alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto, da oltre dieci anni,  per
          le quali risulti soccombente l'Amministrazione  finanziaria
          dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono  definite
          con le seguenti modalita': 
              a) le controversie  tributarie  pendenti  innanzi  alla
          Commissione tributaria centrale, con esclusione  di  quelle
          aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente
          definite con decreto assunto dal presidente del collegio  o
          da  altro  componente  delegato.  Il  compenso  in   misura
          variabile  previsto  per  i  componenti  della  Commissione
          tributaria centrale  e'  riconosciuto  solo  nei  confronti
          dell'estensore  del  provvedimento   di   definizione.   Il
          Consiglio  di   presidenza   della   giustizia   tributaria
          stabilisce i carichi di lavoro  minimi  per  garantire  che
          l'attivita' delle sezioni di cui  all'  articolo  1,  comma
          351, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  sia  esaurita
          entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti
          carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro  il  30
          settembre  2010  il  predetto   Consiglio   provvede   alle
          eventuali applicazioni alle citate sezioni, su  domanda  da
          presentare al medesimo Consiglio entro il 31  luglio  2010,
          anche dei presidenti di sezione,  dei  vice  presidenti  di
          sezione  e  dei  componenti  delle  commissioni  tributarie
          provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse; 
              b) le controversie  tributarie  pendenti  innanzi  alla
          Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
          di un  importo  pari  al  5  per  cento  del  valore  della
          controversia determinato ai sensi dell' articolo 16,  comma
          3, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni, e contestuale  rinuncia  ad  ogni  eventuale
          pretesa di equa riparazione ai sensi della legge  24  marzo
          2001, n. 89. A tal fine, il  contribuente  puo'  presentare
          apposita istanza alla competente segreteria  o  cancelleria
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con attestazione
          del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
          lettera restano sospesi fino alla scadenza del  termine  di
          cui al secondo periodo e sono  definiti  con  compensazione
          integrale delle spese del processo. In ogni caso non si  fa
          luogo  a  rimborso.  Le  maggiori  entrate  derivanti   dal
          presente  comma,  accertate  annualmente  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  affluiscono  al
          fondo di  cui  all'  articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
          destinate alle esigenze  di  finanziamento  delle  missioni
          internazionali di  pace.L'avvenuto  pagamento  estingue  il
          giudizio   a   seguito   di   attestazione   degli   uffici
          dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
          della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
          sensi del presente decreto. 
              2-ter. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  l'agente
          della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui  all'
          articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,  se
          l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  procede  e'
          inferiore complessivamente ad 8.000 euro. 
              3. In caso di crisi di societa'  di  riscossione  delle
          entrate degli enti locali, le societa'  che,  singolarmente
          ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno
          esercitato le funzioni di cui all'articolo 52  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni, per conto di  non  meno  di  cinquanta  enti
          locali e che siano cancellate, con deliberazione  ancorche'
          non dotata di definitivita', dall'albo di cui  all'articolo
          53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997ai sensi
          dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze  11
          settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda
          della  societa'  ovvero  della  societa'  capogruppo,  alle
          procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39.  Sono  altresi'  ammesse  di  diritto  a  tali
          procedure,  anche  in  assenza  di  domanda,  le   predette
          societa' per le quali venga  dichiarato  dal  tribunale  lo
          stato  di  insolvenza.  In  tali  casi  il  commissario  e'
          nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  L'ammissione
          alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta
          la persistenza nei riguardi delle predette  societa'  delle
          convenzioni vigenti  con  gli  enti  locali  immediatamente
          prima della data  di  cancellazione  dall'albo  di  cui  al
          citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
          ferme  in  ogni  caso  le  riaggiudicazioni   eventualmente
          effettuate nel frattempo  con  gara,  nonche'  dei  poteri,
          anche  di  riscossione,  di  cui   le   predette   societa'
          disponevano   anteriormente   alla   medesima    data    di
          cancellazione. Sono comunque fatte salve  le  disdette,  le
          revoche  o  le  risoluzioni  degli  affidamenti   o   delle
          convenzioni gia' intervenute, o che interverranno nel corso
          della procedura,  per  cause  diverse  dalla  cancellazione
          delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo
          53 del decreto legislativo n.  446  del  1997.  Su  istanza
          degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento
          delle   predette   convenzioni,   il    commissario    puo'
          certificare, secondo  modalita'  e  termini  di  attuazione
          stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, se il  relativo  credito  sia  certo,  liquido  ed
          esigibile, anche al fine di consentire all'ente  locale  la
          cessione pro soluto  a  favore  di  banche  o  intermediari
          finanziari riconosciuti  dalla  legislazione  vigente.  Con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  possono  essere
          corrispondentemente ridefiniti i  termini  di  approvazione
          dei bilanci annuali e pluriennali  e  relative  variazioni,
          nonche' del rendiconto. I regolamenti emanati in attuazione
          dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo  n.  446
          del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  prevedendo,  fra
          l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo  di  cui  al
          medesimo     articolo,      in      particolare      quelli
          tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e  di
          assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati
          graduandoli in funzione delle dimensioni  e  della  natura,
          pubblica o privata, del soggetto che  chiede  l'iscrizione,
          del numero  degli  enti  locali  per  conto  dei  quali  il
          medesimo  soggetto,  singolarmente  ovvero  in  gruppo   di
          imprese, svolge le funzioni  di  cui  all'articolo  52  del
          medesimo decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  nonche'
          dell'eventuale  sospensione,  cancellazione   o   decadenza
          dall'albo in  precedenza  disposta  nei  riguardi  di  tale
          soggetto.  Gli  amministratori  delle   societa'   ammesse,
          secondo le disposizioni di  cui  al  presente  comma,  alle
          procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004,  n.  39,  non  possono  esercitare  le  funzioni   di
          amministratore e di revisore di societa' di riscossione  di
          tributi per un periodo di dieci anni. 
              3-bis. All' articolo  49  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «costituisce  titolo
          esecutivo» sono inserite le seguenti:  «,  fatto  salvo  il
          diritto  del   debitore   di   dimostrare,   con   apposita
          documentazione  rilasciata  ai  sensi  del   comma   1-bis,
          l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero  lo  sgravio
          totale riconosciuto dall'ente creditore»; 
              b) dopo il comma 1 sono inseriti i  seguenti:«1-bis.  I
          pagamenti delle somme dovute all'ente creditore  ovvero  il
          riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente  creditore,
          effettuati in una data successiva a quella di iscrizione  a
          ruolo, devono essere tempestivamente  comunicati  dall'ente
          creditore  al  concessionario  della  riscossione.   L'ente
          creditore rilascia al  debitore,  in  triplice  copia,  una
          dichiarazione attestante  l'avvenuto  pagamento  ovvero  lo
          sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile
          al concessionario. 
              1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni  di
          cui  al  comma  1-bis  ed  e'  approvato  il   modello   di
          dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo  sgravio
          totale. La dichiarazione deve essere  rilasciata  dall'ente
          creditore in triplice copia. 
              1-quater. Nei  casi  di  opposizione  all'attivita'  di
          riscossione di cui al comma  1-bis,  il  concessionario  ha
          diritto al rimborso delle spese sostenute  per  l'attivita'
          di riscossione qualora l'ente creditore non  abbia  inviato
          la comunicazione dell'avvenuto pagamento  o  dello  sgravio
          totale riconosciuto al debitore».»