Art. 52 
 
 
                         Fondazioni bancarie 
 
  1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio  1999,
n. 153, si interpreta nel senso che, fino a  che  non  e'  istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle  fondazioni  bancarie  e'
attribuita   al   Ministero   dell'economia    e    delle    finanze,
indipendentemente dalla circostanza che  le  fondazioni  controllino,
direttamente o indirettamente societa'  bancarie,  o  partecipino  al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi  in  qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono  partecipazioni
di controllo,  diretto  o  indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero
concorrono al controllo,  diretto  o  indiretto,  di  dette  societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo  continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle  finanze  anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo. 
  (( 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  1-ter. All'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, le parole: «non superiore al 10 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento». 
  1-quater. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione o controllo presso  la  fondazione  non  possono  ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di  indirizzo  presso  la  fondazione  non  possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
la societa' bancaria conferitaria». 
  1-quinquies. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k),  e'  aggiunta  la  seguente:
«k-bis) presenta, entro il 30 giugno,  una  relazione  al  Parlamento
sull'attivita' svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente,
con  riferimento,  tra  l'altro,  agli   interventi   finalizzati   a
promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in  cui
operano le medesime fondazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  10  del
          decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.   153   recante
          «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,
          n.  356,  e  disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n. 461»: 
              «1. Fino all'entrata in vigore della  nuova  disciplina
          dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui
          al titolo II del libro primo del codice  civile,  ed  anche
          successivamente,  finche'  ciascuna   fondazione   rimarra'
          titolare  di  partecipazioni  di   controllo,   diretto   o
          indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero  concorrera'  al
          controllo,  diretto  o   indiretto,   di   dette   societa'
          attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi
          di  qualunque  tipo,  la  vigilanza  sulle  fondazioni   e'
          attribuita al Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica». 
              - Si riporta il testo dei commi 13, 14 e  15  dell'art.
          15 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  recante
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza
          nei mercati finanziari,  i  soggetti  che  non  adottano  i
          principi contabili internazionali, nell'esercizio in  corso
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          possono  valutare  i  titoli  non  destinati  a   permanere
          durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore  di
          iscrizione cosi' come risultante  dall'ultimo  bilancio  o,
          ove   disponibile,   dall'ultima    relazione    semestrale
          regolarmente approvati anziche' al valore di  realizzazione
          desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione  per
          le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
          all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
          finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». 
              «14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   le   modalita'
          attuative delle  disposizioni  di  cui  al  comma  13  sono
          stabilite  dall'ISVAP  con  regolamento,   che   disciplina
          altresi'   le   modalita'   applicative   degli    istituti
          prudenziali in materia di attivi a copertura delle  riserve
          tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e  IV
          del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209.  Le  imprese  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  previa  verifica  della  coerenza  con  la
          struttura degli  impegni  finanziari  connessi  al  proprio
          portafoglio assicurativo». 
              «15. Le imprese indicate al comma 14 che  si  avvalgono
          della facolta' di cui al comma 13 destinano a  una  riserva
          indisponibile  utili  di  ammontare   corrispondente   alla
          differenza tra i valori registrati  in  applicazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato
          alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
          onere fiscale. In caso di utili  di  esercizio  di  importo
          inferiore a quello della citata differenza, la  riserva  e'
          integrata utilizzando riserve di utili  disponibili  o,  in
          mancanza, mediante utili degli esercizi successivi». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art.  7  del
          gia' citato decreto legislativo 17  maggio  1999,  n.  153,
          come modificato dalla presente legge: 
              «3-bis. Le fondazioni possono investire una  quota  non
          superiore al 15 per cento del proprio  patrimonio  in  beni
          immobili diversi da quelli  strumentali.  Possono  altresi'
          investire  parte  del  loro  patrimonio  in  beni  che  non
          producono  l'adeguata  redditivita'  di  cui  al  comma  1,
          qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di  interesse
          storico o artistico con stabile destinazione pubblica o  di
          beni immobili  adibiti  a  sede  della  fondazione  o  allo
          svolgimento della sua attivita' istituzionale o  di  quella
          delle imprese strumentali». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4  del  gia'  citato
          decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4  (Organi).  -  1.  Gli  statuti,  nel  definire
          l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano  ai
          seguenti principi: 
                a) previsione di organi distinti per le  funzioni  di
          indirizzo, di amministrazione e di controllo; 
                b)  attribuzione  all'organo   di   indirizzo   della
          competenza in ordine  alla  determinazione  dei  programmi,
          delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed  alla
          verifica dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo  stesso
          provveda comunque in materia di: 
                  1) approvazione e  modifica  dello  statuto  e  dei
          regolamenti interni; 
                  2) nomina e revoca dei  componenti  dell'organo  di
          amministrazione  e  di  controllo  e   determinazione   dei
          relativi compensi; 
                  3) esercizio  dell'azione  di  responsabilita'  nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo; 
                  4) approvazione del bilancio; 
                  5) definizione delle linee generali della  gestione
          patrimoniale e della politica degli investimenti; 
                  6) trasformazioni e fusioni; 
                c) previsione, nell'ambito dell'organo di  indirizzo,
          di una prevalente e qualificata rappresentanza degli  enti,
          diversi  dallo  Stato,  di  cui  all'articolo   114   della
          Costituzione,  idonea  a  rifletterne  le  competenze   nei
          settori ammessi in base  agli  articoli  117  e  118  della
          Costituzione,  fermo  restando  quanto  stabilito  per   le
          fondazioni di origine associativa dalla successiva  lettera
          d),  nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che   per
          professionalita', competenza ed esperienza, in  particolare
          nei settori cui e' rivolta  l'attivita'  della  fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali, fissando un numero di componenti  idoneo  ad
          assicurare l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti  e
          prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette  a
          consentire un'equilibrata, e  comunque  non  maggioritaria,
          rappresentanza  di  ciascuno  dei  singoli   soggetti   che
          partecipano  alla  formazione  dell'organo.  Salvo   quanto
          previsto al periodo precedente,  i  soggetti  ai  quali  e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo  e  i  componenti  stessi  degli   organi   delle
          fondazioni  non  devono  essere  portatori   di   interessi
          riferibili   ai   destinatari   degli   interventi    delle
          fondazioni; 
                d) le  fondazioni  di  origine  associativa  possono,
          nell'esercizio della loro autonomia  statutaria,  prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione, ferme rimanendo in ogni  caso  le  competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito dallo statuto il potere di designare  una  quota
          non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo,  nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i soggetti nominati  per  designazione  dell'assemblea  dei
          soci non possono comunque superare la meta' del totale  dei
          componenti l'organo di indirizzo; 
                e) attribuzione  all'organo  di  amministrazione  dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi, delle  priorita'  e  degli  obiettivi  stabiliti
          dall'organo di indirizzo; 
                f) previsione, nell'ambito  degli  organi  collegiali
          delle  fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata   ai
          rispettivi statuti a specifici ambiti  territoriali,  della
          presenza di una rappresentanza non inferiore  al  cinquanta
          per cento di persone  residenti  da  almeno  tre  anni  nei
          territori stessi; 
                g)  determinazione,  per  i  soggetti  che   svolgono
          funzioni  di  indirizzo,   amministrazione,   direzione   e
          controllo  presso  le  fondazioni,   nel   rispetto   degli
          indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma
          3,  lettera  e),  di  requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita', intesi come  requisiti  di  esperienza  e  di
          idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
          ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica  di
          direttore generale  della  Societa'  bancaria  conferitaria
          ovvero ad incarichi esterni o cariche  pubbliche,  e  cause
          che comportano la sospensione temporanea dalla carica o  la
          decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse  e  di
          assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei  rispettivi
          compiti e la trasparenza delle decisioni; 
                h)  previsione  dell'obbligo  dei  componenti   degli
          organi della fondazione  di  dare  immediata  comunicazione
          delle cause di decadenza o sospensione  e  delle  cause  di
          incompatibilita' che li riguardano; 
                i) previsione che i  componenti  degli  organi  della
          fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati  e
          possono essere confermati per una sola volta; 
                j) previsione  che  ciascun  organo  verifica  per  i
          propri  componenti  la  sussistenza  dei  requisiti   delle
          incompatibilita'  o  delle  cause  di  sospensione   e   di
          decadenza ed  assume  entro  trenta  giorni  i  conseguenti
          provvedimenti. 
              2.  I   componenti   dell'organo   di   indirizzo   non
          rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati  ne'
          ad essi rispondono. 
              2-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
          non  possono   ricoprire   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  o  controllo   presso   la   societa'   bancaria
          conferitaria o sue controllate o  partecipate.  I  soggetti
          che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
          possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione  o
          controllo presso la societa' bancaria conferitaria. 
              3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione o controllo  presso  la  fondazione  non  possono
          ricoprire  funzioni   di   amministrazione,   direzione   o
          controllo presso la societa' bancaria  conferitaria  o  sue
          controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
          di indirizzo presso la  fondazione  non  possono  ricoprire
          funzioni di amministrazione, direzione o  controllo  presso
          la societa' bancaria conferitaria. 
              4. L'organo di controllo e'  composto  da  persone  che
          hanno  i  requisiti  professionali  per   l'esercizio   del
          controllo legale dei conti. 
              5. Alle associazioni  rappresentative  o  di  categoria
          delle  fondazioni  non  possono  essere  attribuiti   sotto
          qualsiasi forma poteri di nomina o  di  designazione  degli
          organi della fondazione». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del gia'
          citato decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.  153,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «3. L'Autorita' di vigilanza: 
                a)  autorizza  le  operazioni  di  trasformazione   e
          fusione, escluse le operazioni dirette al  mutamento  della
          natura  giuridica  e  degli   scopi   istituzionali   delle
          fondazioni, come individuati all'articolo 2; 
                b) determina,  con  riferimento  a  periodi  annuali,
          sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
          un limite minimo di reddito  in  relazione  al  patrimonio,
          commisurato ad un profilo prudenziale di  rischio  adeguato
          all'investimento patrimoniale delle fondazioni; 
                c) approva, al fine di verificare il  rispetto  degli
          scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con
          provvedimento  da  emanarsi  entro  sessanta   giorni   dal
          ricevimento della  relativa  documentazione;  decorso  tale
          termine le modificazioni si  intendono  approvate.  Qualora
          siano formulate osservazioni il  termine  e'  interrotto  e
          ricomincia a decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della
          risposta da parte della fondazione interessata; 
                d) puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
          modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di
          controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di
          tutti gli atti  o  i  fatti,  di  cui  venga  a  conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle
          norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni; 
                e) emana, sentite le  organizzazioni  rappresentative
          delle fondazioni, atti di indirizzo di  carattere  generale
          aventi ad oggetto, tra l'altro, la  diversificazione  degli
          investimenti, le procedure relative alle operazioni  aventi
          ad  oggetto  le  partecipazioni  nella  Societa'   bancaria
          conferitaria detenute  dalla  fondazione,  i  requisiti  di
          professionalita'   e   onorabilita',    le    ipotesi    di
          incompatibilita' e le cause che determinano la  sospensione
          temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono  funzioni
          di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
          le fondazioni e la disciplina del conflitto  di  interessi,
          nonche'  i  parametri  di  adeguatezza   delle   spese   di
          funzionamento tenuto conto di criteri di  efficienza  e  di
          sana e  prudente  gestione;  i  poteri  di  indirizzo  sono
          esercitati in conformita' e nei limiti  delle  disposizioni
          del presente decreto; 
                f) puo' effettuare ispezioni presso le  fondazioni  e
          richiedere alle stesse  l'esibizione  dei  documenti  e  il
          compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di
          quanto previsto al comma 2; 
                g) emana il regolamento di cui all'articolo 9,  comma
          5, relativo alle modalita' di redazione dei bilanci; 
                h) puo' disporre, anche limitatamente  a  determinate
          tipologie o categorie di fondazioni di maggiore  rilevanza;
          che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione
          ai sensi delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                i)  stabilisce  le  forme  e  le  modalita'  per   la
          revisione sociale dei bilanci; 
                j) quando non siano adottati  dai  competenti  organi
          della fondazione, nei termini prescritti,  i  provvedimenti
          di cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  j),  provvede
          all'adozione   dei   provvedimenti   stessi,    anche    su
          segnalazione dell'organo di controllo; 
                k) cura l'istituzione e la tenuta di  un  albo  delle
          fondazioni. 
              k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una  relazione  al
          Parlamento sull'attivita' svolta dalle Fondazioni  bancarie
          nell'anno precedente, con riferimento,  tra  l'altro,  agli
          interventi   finalizzati   a   promuovere    lo    sviluppo
          economico-sociale nei territori locali in  cui  operano  le
          medesime fondazioni».