(( Art. 52 - bis 
 
 
                 Garanzia per il versamento di somme 
           dovute per effetto di accertamento con adesione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  3  dicembre  2011,  la
garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, puo'  essere  prestata  anche  mediante  ipoteca
volontaria   di   primo    grado    per    un    valore,    accettato
dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito  erariale
ovvero della somma oggetto di rateizzazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,   recante
          «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale»: 
              «Art. 8 (Adempimenti successivi). -  1.  Il  versamento
          delle  somme  dovute  per  effetto  dell'accertamento   con
          adesione e' eseguito entro  venti  giorni  dalla  redazione
          dell'atto di cui all'articolo 7,  mediante  delega  ad  una
          banca autorizzata o tramite il concessionario del  servizio
          di riscossione  competente  in  base  all'ultimo  domicilio
          fiscale del contribuente. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di dodici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cento milioni  di  lire.  L'importo
          della prima rata e' versato entro il termine  indicato  nel
          comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
          interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data   di
          perfezionamento dell'atto di adesione, e per il  versamento
          di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il  contribuente
          e' tenuto  a  prestare  idonea  garanzia  mediante  polizza
          fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata  dai
          consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
          negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, per il periodo di rateazione  del
          detto importo, aumentato di un anno. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto  pagamento
          e  la  documentazione  relativa  alla   prestazione   della
          garanzia.  L'ufficio   rilascia   al   contribuente   copia
          dell'atto di accertamento con adesione. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle rate successive, se il garante  non  versa  l'importo
          garantito  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione   di
          apposito  invito,  contenente  l'indicazione  delle   somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
          provvede all'iscrizione a  ruolo  delle  predette  somme  a
          carico del contribuente e dello stesso garante. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' per il  versamento  di
          cui ai commi 1 e 2.».