Art. 53 
 
 
                     Contratto di produttivita' 
 
  1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  2011,  le  somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o
aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',
redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della
competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. 
  2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme  di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3.  Il  Governo,  sentite  le  parti  sociali,   provvedera'   alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  67  e  68
          dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247
          recante «Norme di attuazione del Protocollo del  23  luglio
          2007 su previdenza, lavoro e  competitivita'  per  favorire
          l'equita' e  la  crescita  sostenibili,  nonche'  ulteriori
          norme in materia di lavoro e previdenza sociale»: 
              «Art. 1. (..) - omissis 
              «67. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  e'  abrogato
          l'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  un  Fondo
          per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
          la  contrattazione  di  secondo   livello   con   dotazione
          finanziaria pari a 650 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2008-2010. In via  sperimentale,  con  riferimento  al
          triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da  parte  delle
          imprese, nel limite delle risorse del predetto  Fondo,  uno
          sgravio contributivo relativo alla  quota  di  retribuzione
          imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
          30  aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle   erogazioni
          previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
          ovvero di secondo livello,  delle  quali  sono  incerti  la
          corresponsione  o  l'ammontare  e  la  cui  struttura   sia
          correlata   dal   contratto   collettivo   medesimo    alla
          misurazione di  incrementi  di  produttivita',  qualita'  e
          altri elementi di competitivita'  assunti  come  indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
          Il predetto sgravio e' concesso  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
                a) l'importo annuo complessivo  delle  erogazioni  di
          cui al presente comma ammesse  allo  sgravio  e'  stabilito
          entro il limite massimo del 5 per cento della  retribuzione
          contrattuale percepita; 
                b) con riferimento alla quota di  erogazioni  di  cui
          alla lettera a), lo sgravio  sui  contributi  previdenziali
          dovuti dai datori di lavoro e' fissato nella misura  di  25
          punti percentuali; 
                c) con riferimento alla quota di  erogazioni  di  cui
          alla lettera a), lo sgravio  sui  contributi  previdenziali
          dovuti dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a
          loro carico sulla stessa quota di erogazioni  di  cui  alla
          lettera a). 
              «68. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. Ai  fini  del  monitoraggio  e
          della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con
          gli  obiettivi  definiti  nel  «Protocollo  su  previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  l'equita'  e  la   crescita
          sostenibili» del 23 luglio  2007  e  delle  caratteristiche
          della  contrattazione  di  secondo  livello   aziendale   e
          territoriale, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per  la  finanza  pubblica,  un  Osservatorio   presso   il
          Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  con  la
          partecipazione delle parti  sociali.  L'eventuale  conferma
          dello sgravio contributivo per gli anni successivi al  2010
          e' subordinata alla predetta  verifica  ed  effettuata,  in
          ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di
          finanza pubblica. A tale fine e'  stabilito  uno  specifico
          incremento del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo
          1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
              Omissis».