Art. 54 EXPO 1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attivita' indicate all'articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti. 2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati su (( un'apposita contabilita' speciale aperta )) presso la Tesoreria dello Stato. 3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza possibilita' di delega, avendo in ogni caso presente la finalita' di un contenimento dei costi della societa', anche successivamente alla conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1. 4. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della societa' Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la societa' invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 16-quinquiesdecies dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: «16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attivita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonche' di tutte le attivita' comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: «1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015». Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277.