Art. 55 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2011.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto   dal   presente   comma.
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo d'imposta  2012.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto
tenendo  conto  del  differimento  previsto   dal   presente   comma.
Dall'attuazione del presente comma possono  derivare  minori  entrate
per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro. 
  (( 2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di  pubblico  interesse
della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  di  cui   al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole  da:
«Sigari» a: «Tabacco da  masticare:  24,78%»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      «a) sigari 23,00%; 
      b) sigaretti 23,00%; 
      c) sigarette 58,50%; 
      d) tabacco da fumo: 
        1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
le sigarette 56,00%; 
        2) altri tabacchi da fumo 56,00%; 
      e) tabacco da fiuto 24,78%; 
      f) tabacco da masticare 24,78%»; 
    b) nell'articolo 39-octies, dopo il  comma  2,  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «2-bis. Per il tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera
c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori  alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. 
  2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al comma 2-bis  e'
determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo  i  dati  di
vendita rilevati nel trimestre precedente.»; 
    c) il comma 4 dell'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce,  nella  misura
del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette  aventi
un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello  delle  sigarette
della  classe  di  prezzo  piu'   richiesta   di   cui   all'articolo
39-quinquies, comma 2». 
  2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo  del
tabacco trinciato a  taglio  fino  per  arrotolare  le  sigarette  e'
ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi. 
  2-quater. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  attuali
livelli di entrate a titolo di imposte  sui  tabacchi  lavorati,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  1,  comma  485,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  possono  essere  modificate  le
percentuali di cui: 
    a) all'elenco «Tabacchi  lavorati»  dell'allegato  I  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; 
    b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. 
  2-quinquies.  Al  fine  di  garantire  la  maggiore  tutela   degli
interessi  pubblici  erariali  e  di  difesa  della  salute  pubblica
connessi alla gestione di esercizi di  vendita  di  tabacchi,  tenuto
conto  altresi'  della   elevata   professionalita'   richiesta   per
l'espletamento di tale  attivita',  all'articolo  6  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
    «9-bis) non abbia conseguito, entro sei  mesi  dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito  di  appositi  corsi  di  formazione
disciplinati   sulla    base    di    convenzione    stipulata    tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le  organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative». )) 
  3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
(( a decorrere dal  4  agosto  2010,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  con  specifica
destinazione di 27,7 milioni di  euro  e  di  2,3  milioni  di  euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma  74  e  di  cui  al
comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.  ))
E' autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per  il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata  alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. 
  4. Per  le  manifestazioni  connesse  alla  celebrazione  del  150°
Anniversario dell'unita' d'Italia,  il  fondo  per  il  funzionamento
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  5. Ai  fini  della  proroga  nell'anno  2010  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali il Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' integrato di  320
milioni di euro per l'anno 2010 (( nonche' di  4,3  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di  64,2  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020. 
  5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori  e
della cultura della pace e della solidarieta' internazionale  tra  le
giovani generazioni, e' autorizzata la spesa di  euro  6.599.720  per
l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011  ed  euro  7.500.000  per
l'anno 2012, per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via
sperimentale per un triennio, di  corsi  di  formazione  a  carattere
teorico-pratico,  tendenti  a   rafforzare   la   conoscenza   e   la
condivisione dei valori che da esse promanano e che  sono  alla  base
della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative
nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre
settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo  le
priorita' stabilite dal decreto di cui  al  comma  5-sexies,  e  sono
intesi  a  fornire  le  conoscenze  di  base  riguardanti  il  dovere
costituzionale di difesa della Patria, le attivita' prioritarie delle
Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace  a
salvaguardia degli interessi nazionali, di  contrasto  al  terrorismo
internazionale e di soccorso alle popolazioni locali,  di  protezione
dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle  di  concorso
alla  salvaguardia  delle  libere  istituzioni,  in  circostanze   di
pubblica calamita' e in altri  casi  di  straordinaria  necessita'  e
urgenza.  Dell'attivazione  dei  corsi  e'  data   notizia   mediante
pubblicazione di apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie
speciale concorsi ed esami, e nel sito  istituzionale  del  Ministero
della difesa. 
  5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi  di
cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di  sesso,
in possesso dei seguenti requisiti: eta'  non  inferiore  a  diciotto
anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti;  godimento  dei
diritti  civili  e   politici;   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per  l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; assenza di sentenze penali  di  condanna  ovvero  di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento  da
arruolamenti, d'autorita' o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti  per
inidoneita' psico-fisica; requisiti morali  e  di  condotta  previsti
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare  la
certificazione   relativa   all'idoneita'   all'attivita'    sportiva
agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui
al primo periodo del presente  comma,  nonche'  la  scheda  vaccinale
rilasciate da struttura sanitaria pubblica  o  convenzionata  con  il
Servizio sanitario nazionale. Nella medesima  domanda  gli  aspiranti
possono indicare la preferenza per uno  o  piu'  reparti  tra  quelli
individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali  sono
prioritariamente  destinati,  in  relazione  alle  disponibilita'.  I
giovani sono ammessi ai corsi nel  limite  dei  posti  disponibili  e
previo superamento di apposita visita medica. 
  5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari,
contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari  alla  durata
del corso, e sono tenuti all'osservanza delle  disposizioni  previste
dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i  corsi  i  frequentatori
fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi  e
della mensa. 
  5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori  e'  rilasciato
un attestato di frequenza, che costituisce  titolo  per  l'iscrizione
all'associazione d'arma di riferimento del reparto  di  Forza  armata
presso il quale si e' svolto il corso, nonche', previa intesa con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  per  il
riconoscimento di crediti formativi nei segmenti  scolastici  in  cui
sia possibile farvi ricorso.  All'attestato  di  frequenza  non  puo'
essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per  il
reclutamento del personale delle Forze armate. 
  5-sexies.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  sentito  il
Ministro della gioventu', sono stabiliti: 
    a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per
l'ammissione ai corsi, individuati tra  i  seguenti:  abilitazioni  e
brevetti  attestanti  specifiche  capacita'  tecniche   o   sportive;
residenza nei territori di dislocazione ovvero  in  aree  tipiche  di
reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono  svolti;  titolo
di studio; parentela o affinita', entro  il  secondo  grado,  con  il
personale delle Forze  armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente
inabile al servizio per infermita' o lesioni riportate  in  servizio,
con le vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata  e  del
dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; 
    b) le modalita' di attivazione, organizzazione e svolgimento  dei
corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il  cui  accertamento
e' demandato al giudizio  insindacabile  del  comandante  del  corso,
nonche' le eventuali ulteriori modalita' per l'attivazione di  corsi,
anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con
disabilita', in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; 
    c) la somma che i frequentatori versano, a  titolo  di  cauzione,
commisurata  al  controvalore   dei   materiali   di   vestiario   ed
equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma e', in tutto
o  in  parte,  incamerata  in  via  definitiva  se  i   frequentatori
trattengono, a domanda, al termine dei corsi,  ovvero  danneggiano  i
citati materiali.  In  tali  casi,  la  quota  parte  dalla  cauzione
trattenuta e' versata in Tesoreria per la successiva  riassegnazione,
in deroga ai vigenti limiti, al  fondo  del  Ministero  della  difesa
istituito ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  616,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello  stesso  come
determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2. 
  5-septies. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  60,  comma
8-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita  in  5
milioni di euro per  l'anno  2010,  per  le  esigenze  connesse  alla
Celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia. )) 
  6. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, (( tenuto conto degli  utilizzi  previsti  dal
presente provvedimento, e' incrementata di 35,8 milioni di  euro  per
l'anno 2010, di 1.748,4 )) milioni di euro per  l'anno  2011,  di  ((
224,3 )) milioni di euro per l'anno 2012,  ((  di  44,7  milioni  per
l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e
2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 )) mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori
spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie
derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 
  7.  Alle  minori  entrate  e   alle   maggiori   spese   derivanti,
dall'articolo 9, comma (( 31, )) dall'articolo  11,  commi  5  e  15,
dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi  13  e  14,
dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38,  comma
11, dall'articolo 39, commi 1 e 4,  dall'articolo  41,  dall'articolo
50, comma 1, e  dall'articolo  55,  ((  commi  da  1  a  6,  ))  pari
complessivamente a (( 1.004,5 )) milioni di euro per l'anno  2010,  a
(( 4.549,5 )) milioni di euro  per  l'anno  2011,  a  ((  1.476,8  ))
milioni di euro per l'anno 2012, a (( 670,2  ))  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013, si provvede: 
    a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 3, dall'articolo 6, (( commi )) 15 e 16,  dall'articolo
15,   dall'articolo   19,   dall'articolo   21,   dall'articolo   22,
dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo  25,  dall'articolo
26,   dall'articolo   27,   dall'articolo   28,   dall'articolo   31,
dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38 e  dall'articolo
47, pari a (( 908,00 ))  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  a  ((
4.549,50 )) milioni di euro per l'anno 2011, a (( 1.399,80 )) milioni
di euro per l'anno 2012, a (( 593,20 )) milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2013; 
    b) mediante utilizzo di quota parte  delle  minori  spese  recate
dall'articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2010; 
    c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al (( medesimo Ministero. 
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui  ai  commi  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies,  5-sexies   e
5-septies del presente articolo, pari a euro  11.599.720  per  l'anno
2010, a euro 5.846.720 per l'anno 2011 e a euro 7.500.000 per  l'anno
2012, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   5.285.720   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con 
    riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    b) quanto a euro 1.314.000  per  l'anno  2010,  euro  74.000  per
l'anno  2011  ed   euro   2.500.000   per   l'anno   2012,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte 
    corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente utilizzando 
    l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; 
    c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000  per
l'anno  2012  mediante  parziale  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies; 
    d)  quanto  a  5.000.000  di  euro  per  l'anno   2010   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. )) 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  39-octies  del  gia'
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «39-octies(Aliquote  di  base  e  calcolo   dell'accisa
          applicabile  ai  tabacchi   lavorati).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi  lavorati,  sono
          stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. 
              2. Per i  tabacchi  lavorati  diversi  dalle  sigarette
          l'accisa e' calcolata applicando la  relativa  aliquota  di
          base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. 
              2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi
          per arrotolare le sigarette  di  cui  all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta
          sui prezzi inferiori alla classe di prezzo  piu'  richiesta
          e'  fissata  nella   misura   del   centonove   per   cento
          dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo. 
              2-ter. La classe di prezzo piu'  richiesta  di  cui  al
          comma 2-bis e'  determinata  il  primo  giorno  di  ciascun
          trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel  trimestre
          precedente. 
              3.  Sulle  sigarette  della  classe  di   prezzo   piu'
          richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
          comma 2,  l'accisa  e'  calcolata  applicando  la  relativa
          aliquota di base al prezzo di  vendita  al  pubblico.  Tale
          importo costituisce l'importo di base. 
              4. L'importo di base di cui  al  comma  3  costituisce,
          nella misura del centoquindici per cento,  l'accisa  dovuta
          per le sigarette aventi un prezzo di  vendita  al  pubblico
          inferiore a quello delle sigarette della classe  di  prezzo
          piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2. 
              5. Per le sigarette aventi  un  prezzo  di  vendita  al
          pubblico superiore a quello relativo alle  sigarette  della
          classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e'
          costituito dalla somma dei seguenti elementi: 
                a) un importo specifico fisso, pari al  5  per  cento
          della somma dell'importo di  base  di  cui  al  comma  3  e
          dell'ammontare dell'imposta sul  valore  aggiunto  percetta
          sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; 
                b) un importo  risultante  dall'applicazione  di  una
          aliquota proporzionale al prezzo  di  vendita  al  pubblico
          corrispondente all'incidenza  percentuale  dell'importo  di
          base di cui al comma 3,  diminuito  dell'importo  specifico
          fisso di cui alla lettera a),  sul  prezzo  di  vendita  al
          pubblico  delle  sigarette  della  classe  di  prezzo  piu'
          richiesta. 
            6. Ai fini  dell'applicazione  dell'accisa,  un  prodotto
          incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma  2,
          lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una
          lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e
          i diciotto centimetri, come tre  sigarette  quando  ha  una
          lunghezza,  esclusi  filtro  e  bocchino,  compresa  tra  i
          diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via. 
              7. L'importo di base di cui al comma 3 non puo'  essere
          inferiore a 64 euro per 1000 sigarette». 
              - Il decreto-legge  23  giugno  2010,  n.  94,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi» e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2010, n. 145. 
              - Si riporta il testo del comma 485 dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)»: 
              «485.  Con  provvedimento  direttoriale  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti  di
          variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al  pubblico
          dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti  ai  sensi
          dell'articolo 2 della legge  13  luglio  1965,  n.  825,  e
          successive modificazioni, puo' essere aumentata  l'aliquota
          di base della tassazione  dei  tabacchi  lavorati,  di  cui
          all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, al fine  di  assicurare  un  maggiore
          gettito complessivo pari a 500 milioni di euro  per  l'anno
          2005, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006  ed  a  1.100
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  22
          dicembre 1957, n. 1293, recante «Organizzazione dei servizi
          di distribuzione e vendita dei generi di  monopolio»,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «6.Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini  di
          vendita. 
              Non puo' gestire un magazzino chi: 
                1) sia minore di eta', salvo che non sia  autorizzato
          all'esercizio di impresa commerciale; 
                2) non abbia  la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati
          membri delle Comunita' europee; 
                3) sia inabilitato o interdetto; 
                4) sia  stato  dichiarato  fallito  fino  a  che  non
          ottenga la cancellazione dal registro dei falliti; 
                5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 
                6) abbia riportato condanne: 
                  a) per offese alla  persona  del  Presidente  della
          Repubblica ed alle Assemblee legislative; 
                  b) per  delitto  punibile  con  la  reclusione  non
          inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di
          circostanze attenuanti, sia  stata  inflitta  una  pena  di
          minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata
          una pena che comporta l'interdizione perpetua dai  pubblici
          uffici; 
                  c) per delitto contro il patrimonio,  la  moralita'
          pubblica, il buon costume, la fede  pubblica,  la  pubblica
          Amministrazione, l'industria  ed  il  commercio,  tanto  se
          previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove  la
          pena inflitta sia superiore a trenta giorni  di  reclusione
          ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
          nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno  che,
          in  entrambi  i  casi,  il  condannato   non   goda   della
          sospensione condizionale della pena; 
                  d)  per  contrabbando,  qualunque   sia   la   pena
          inflitta; 
                7) abbia nei precedenti cinque anni  rinunciato  alla
          gestione di un magazzino; 
                8) abbia definito in sede amministrativa procedimento
          per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in
          facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando
          siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
          del reato; 
                9) sia stato  rimosso  dalla  qualifica  di  gestore,
          coadiutore o commesso di un magazzino o di  una  rivendita,
          ovvero  da  altre  mansioni   inerenti   a   rapporti   con
          l'Amministrazione dei  monopoli  di  Stato,  se  non  siano
          trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; 
                9-bis)  non  abbia   conseguito,   entro   sei   mesi
          dall'assegnazione, l'idoneita' professionale  all'esercizio
          dell'attivita'  di  rivenditore  di  generi  di   monopolio
          all'esito di  appositi  corsi  di  formazione  disciplinati
          sulla base di convenzione stipulata  tra  l'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e  l'organizzazione  di
          categoria maggiormente rappresentative». 
              - Si riporta il testo dei commi 74 e  75  dell'art.  24
          del gia' citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78: 
              «74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
          pattuglia  in  concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di
          polizia. Il personale e' posto a disposizione dei  prefetti
          delle province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si  rende
          maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
          delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,  commi
          1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 27,7 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010». 
              «75. Al personale delle Forze di polizia impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti  in  materia
          di  sicurezza  pubblica»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: 
              «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del  territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed   eccezionali
          esigenze di prevenzione  della  criminalita',  ove  risulti
          opportuno un accresciuto  controllo  del  territorio,  puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              - Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1  della
          gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «1.1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze». 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  35  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «6. Ai fini delle assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni». 
              - Si riporta il testo dei commi 616 e 617  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»: 
              «2.616. In relazione a quanto disposto dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative». 
              «2.617. A decorrere dall'anno 2008,  la  dotazione  dei
          fondi di cui al comma 616 e' determinata nella  misura  del
          50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
          pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello  Stato.
          L'utilizzazione  dei  fondi  e'  effettuata  dal   Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  in  considerazione  dell'andamento   delle
          entrate versate. La  dotazione  dei  fondi  e'  annualmente
          rideterminata  in   base   all'andamento   dei   versamenti
          riassegnabili effettuati  entro  il  31  dicembre  dei  due
          esercizi precedenti in modo da assicurare in  ciascun  anno
          un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni
          di euro». 
              - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 60  del
          gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «8-bis. Nello stato di previsione del  Ministero  della
          difesa e' istituito un fondo con una  dotazione  pari  a  3
          milioni di euro per l'anno  2008,  da  utilizzare  per  far
          fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso». 
              - Per il  riferimento  al  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  vedasi  in  note
          all'articolo 14. 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  21  della
          gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili».