Art. 41 
 
 
             Norme generali sull'attivita' contrattuale 
 
  1.  All'attivita'  negoziale  della  Presidenza  si  applicano   la
disciplina comunitaria e quella  nazionale  vigente  ivi  incluse  le
disposizioni che prevedono procedure di acquisizione telematica. 
  2. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti  centri
di responsabilita', la deliberazione di addivenire al  contratto,  la
scelta  della  forma  di  contrattazione,  la  determinazione   delle
clausole del contratto e la nomina del responsabile del  procedimento
ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  dell'art.  10  del
decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163.  Alla  stipulazione  del
contratto puo' anche provvedere un dirigente del medesimo  centro  di
responsabilita', appositamente delegato. 
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  sovrintende  al   corretto
svolgimento  delle  varie  fasi  del  procedimento,  dalla  eventuale
pubblicazione del bando di gara, alla  scelta  del  contraente,  alla
stipulazione del contratto,  all'esecuzione  dello  stesso,  fino  al
collaudo. 
  4. Le funzioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 agosto 1997, n. 452, sono  svolte  dal  capo
del Dipartimento per le risorse strumentali o dal  capo  dell'Ufficio
informatica e telematica, a tal fine delegato. 
  5.  Il  titolare  del   centro   di   responsabilita'   adotta   il
provvedimento motivato finalizzato ad individuare, nelle procedure di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  opere,   servizi   e
forniture da considerarsi «segreti» ai sensi  della  legge  3  agosto
2007, n. 124, o  di  altre  norme  vigenti,  oppure  «eseguibili  con
speciali misure di sicurezza». 
  6. Alle  imprese  affidatarie  di  contratti  pubblici  aventi  per
oggetto l'acquisizione di servizi o forniture ovvero l'esecuzione  di
opere o lavori dichiarati «segreti», oppure «eseguibili con  speciali
misure di sicurezza», e' richiesto  il  requisito  del  possesso  del
Nulla osta di sicurezza (NOS) all'atto della  stipula  del  contratto
nei casi previsti. 
  7. Il possesso del NOS, al di fuori delle ipotesi di  cui  all'art.
17 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' altresi' richiesto nei soli casi in
cui l'esecuzione della prestazione contrattuale  comporti,  comunque,
la conoscenza o l'accesso ad informazioni classificate.