Art. 41 Norme generali sull'attivita' contrattuale 1. All'attivita' negoziale della Presidenza si applicano la disciplina comunitaria e quella nazionale vigente ivi incluse le disposizioni che prevedono procedure di acquisizione telematica. 2. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilita', la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Alla stipulazione del contratto puo' anche provvedere un dirigente del medesimo centro di responsabilita', appositamente delegato. 3. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla stipulazione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo. 4. Le funzioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1997, n. 452, sono svolte dal capo del Dipartimento per le risorse strumentali o dal capo dell'Ufficio informatica e telematica, a tal fine delegato. 5. Il titolare del centro di responsabilita' adotta il provvedimento motivato finalizzato ad individuare, nelle procedure di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 6. Alle imprese affidatarie di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture ovvero l'esecuzione di opere o lavori dichiarati «segreti», oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza», e' richiesto il requisito del possesso del Nulla osta di sicurezza (NOS) all'atto della stipula del contratto nei casi previsti. 7. Il possesso del NOS, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, e' altresi' richiesto nei soli casi in cui l'esecuzione della prestazione contrattuale comporti, comunque, la conoscenza o l'accesso ad informazioni classificate.